La costituzione dell’appellante

il contraddittorio è istituito anche in appello con la notificazione della citazione e pertanto la costruzione mantiene la funzione di assicurare la legale presenza della parte nel processo ma a sua omissione è sanzionata nel giudizio d’appello diversamente che nel giudizio di primo grado. La costituzione avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale ossia con le modalità previste per i procedimenti di primo grado dinanzi a tale organo giudiziario. L’appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata. Il cancelliere prevede all’iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d’ufficio.

La costituzione dell’appellato e l’appello incidentale

l’appellato è equiparato al convenuto in grado di giudizio e deve quindi costituirsi almeno 20 giorni prima dell’udienza di comparizione e le conseguenze di violazione sono le medesime del procedimento di primo grado. La costituzione dell’appellato si effettua mediante deposito in cancelleria art.166 della comparsa di risposta. Il contenuto della comparsa di risposta dell’appellato deve essere modellato su quello della comparsa di risposta del convenuto per il giudizio di primo grado con i debiti adattamenti.

L’appellato dovrà proporre tutte le sue difese e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni. Non potrà invece proporre domande riconvenzionali ma solo rinnovare quelle del primo grado. Non potrà neppure chiamare un terzo in causa. Se l’appellato rimasto anch’egli soccombente (soccombenza reciproca) intende impugnare la sentenza per le parti a lui sfavorevoli deve proporre l’appello incidentale a pena di decadenza nella comparsa di risposta all’atto di costituzione in cancelleria art.166. Se l’appellante non si è costituito la comparsa contenente l’appello incidentale dovrà essergli notificata. Si possono fissare anche i seguenti punti:

  • l’appello proposto in via principale dopo l’appello della controparte si converte in incidentale e deve con quello essere riunito
  • l’appello incidentale può essere tempestivo o tardivo. Se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile l’impugnazione incidentale perde ogni efficacia
  • l’appello incidentale tardivo è ammissibile anche quando investa una parte o un capo della sentenza diverso da quello impugnato in via principale
  • la proposizione dell’appello incidentale non comporta spostamento dell’udienza di trattazione, le controdifese devono essere svolte in udienza ma la parte interessata ha facoltà di richiedere un rinvio
  • se l’interesse a proporre l’appello incidentale sorge dall’impugnazione proposta da altra parte che non sia l’appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell’impugnazione stessa.
  • Le parti chiamate ad integrare il contraddittorio nelle cause inscindibili debbono proporre a pena di decadenza le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo. Il giudice fisserà nuova udienza.

Deve essere segnalata una ulteriore figura d’appello incidentale di creazione esclusivamente dottrinale e giurisprudenziale: il cosiddetto appello incidentale condizionato. Viene usato frequentemente quando in primo grado il convenuto abbia chiesto il rigetto della domanda e poi proposto una domanda contro lo stesso attore o contro il terzo: in caso di rigetto della domanda dell’attore e di proposizione dell’appello da parte sua si è ritenuto che il convenuto debba necessariamente proporre appello incidentale condizionato all’accoglimento dell’appello principale, atteso che tale richiesta non tende alla conferma della sentenza di primo grado ma ne presuppone la riforma.

Questa forma di appello incidentale trova inoltre applicazione in seguito ad appello proposto dall’attore contro sentenza definitiva se il convenuto intende impugnare una precedente sentenza non definitiva avente ad oggetto una questione pregiudiziale o preliminare, rispetto alla quale si sia riservato l’appello art.340 cpc: anche in questo caso la parte chiederà che il proprio gravame venga esaminato dal giudice d’appello solo condizionatamente alla riforma della sentenza definitiva. L’appello incidentale potrà servire anche alla parte vittoriosa nel primo grado per far rivivere le eccezioni pregiudiziali o preliminari respinte dal giudice in primo grado con la stessa sentenza impugnata.

L’intervento di terzo

nel giudizio d’appello è ammesso solo l’intervento dei terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell’art.404. L’intervento di terzi infatti determinerebbe l’introduzione in questo grado di giudizio di nuove domande proposte dal terzo. Ciò sarebbe in contrasto con il principio del doppio grado di giurisdizione e vanificherebbe le finalità acceleratorie che si è tentato di perseguire con l’introduzione di un sistema di preclusioni in primo grado e con il divieto di nova in appello. Sono ammesse ad intervenire in appello due categorie di terzi:

  • coloro che ritengano che la sentenza pregiudica i loro diritti
  • i terzi legittimati all’opposizione revocatoria e cioè gli aventi causa e i creditori di una delle parti che ritengano che la loro sentenza è l’effetto di dolo o collusione delle parti stesse a loro danno.

Sono escluse in appello sia la chiamata del terzo su istanza di parte sia la chiamata per ordine del giudice. Se risulta che in primo grado non è stato presente un litisconsorte necessario non potrà provvedersi a una sanatoria mediante un ordine di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti ma sarà necessario rimettere la causa in primo grado.

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