Si ha prima di tutto il bisogno di dotarsi di un metro selettivo e ordinatore su cui poggiare enunciati dotati di senso in quanto riferiti a una realtà almeno in parte delimitata e dominabile grazie al preventivo trattamento teorico. Se il concetto di teoria e di legge scientifica possono ritenersi accomunati dall’essere entrambi enunciati generali di valore esplicativo, la differenza risiede nel fatto che una teoria si compone di un insieme di leggi. L’edificazione di una teoria criminologica non può dunque che prevedere un lungo cammino di preliminare individuazione di singole leggi esplicative dei fenomeni studiati.

Quello della causalità è un tema ben noto e ampiamente studiato anche in ambito giuridico: nel diritto penale l’accertamento del nesso causale costituisce un nodo cruciale → l’evento per essere addebitato all’agente deve essere conseguenza della sua azione od omissione. Per il giudice penale una sola cosa è importante: chiedersi se tra il comportamento dell’uomo e l’evento vi sia un collegamento causale tale da rendere applicabile la norma penale. Anche in criminologia è ravvisabile l’esigenza di imputare l’evento.

Si rileva in criminologia come il concetto di causalità lineare è ormai scarsamente produttivo per la spiegazione dei fenomeni studiati dalle scienze dell’uomo essendosi ormai preferita una causalità di tipo circolare. La teoria dei sistemi, invece di considerare i fenomeni come effetto necessario di una causa data, cerca piuttosto di analizzare le reciproche influenze tra i fenomeni che sono inseriti nel sistema: teoria fondata sul concetto d’insieme. La criminologia, dotandosi di una simile modalità esplicativa, approda a una più ampia comprensione del fenomeno criminale ma si distanzia dalla giustizia penale.

Una criminologia umana pur allargando il più possibile la propria visuale alla fitta rete di relazioni non deve perdere di vista la specifica linearità della prospettiva giuridica. La sufficienza delle leggi pertinenti enunciate va stabilita in funzione di almeno un aspetto rilevante dell’evento da spiegare. Un tale criterio risulta fondamentale nella prospettiva di un giudice che, consumatore di leggi causali, deve essere posto nella condizione di scegliere le generalizzazioni che possano servirgli per la soluzione dello specifico problema di imputazione che ha di fronte. Analoghe considerazioni anche per il legislatore.

Il criminologo appare invece soprattutto un produttore di leggi scientifiche e in quanto tale non potrà sottrarsi alla necessità di munirsi di un criterio di selezione dei fatti, che sarà costituito soprattutto dal problema specifico affrontato dal ricercatore e dal tentativo di soluzione che il ricercatore prende in considerazione sotto forma di congettura o ipotesi. Ma le ipotesi altro non sono che supposizioni inventate per spiegare i fatti e non derivate dai fatti. La questione dello specifico punto di vista del criminologo si converte allora nell’interrogativo in merito all’origine delle ipotesi di cui egli si serve nella fase preliminare delle proprie ricerche e che dovrà sottoporre a controllo con metodi sperimentali o non sperimentali fino a pervenire a una loro conferma o falsificazione.

In proposito possiamo avanzare alcune considerazioni generali: è difficile negare che nella individuazione delle ipotesi da sottoporre a verifica il criminologo sia spesso influenzato dai dati normativi, il diritto penale può presentarsi alla criminologia come importante fonte di tematizzazione delle indagini. In secondo luogo la formulazione delle ipotesi scaturisce in larga parte proprio da quelle teorie che abbiamo visto occupare uno spazio invasivo negli orizzonti di questa disciplina.

In criminologia la scelta del problema oggetto di indagine dipende dagli interessi del ricercatore, dalle sue esperienze e anche dal clima sociale e culturale che lo circonda → tale scelta è in funzione soprattutto degli assunti teorici di base:

–           Socializzazione delle persone

–           Nel preciso momento in cui agisce una persona si trova sola con se stessa

Il tipo di ipotesi prescelte risente fondamentalmente della complessiva idea di criminologia dalla quale si muova per condurre la ricerca, inoltre, vista l’esistenza di differenti criminologie, è frequente che l’interesse dello studioso tenda a rivolgersi verso le finalità atte a distinguere la sua criminologia rispetto alle altre. Una volta formulata la sua ipotesi di ricerca, il criminologo dovrà definire le variabili oggetto dell’ipotesi stessa ossia compierne una conversione in termini operazionali ed empirici.

La sua ricerca esplicativa potrà quindi volgersi alla verifica del rapporto tra almeno due delle variabili considerate dove la prima, la causa, sia definita indipendente e la seconda, l’effetto, sia definito dipendente. In ambito penale il giudice può avvalersi anche di leggi di forma universale e di carattere statistico: anche in criminologia i processi esplicativi devono assumere natura statistica e non deduttiva. Il riscontro delle incognite che gravano sull’attività di imputazione per il giudice penale può riproporsi per il criminologo: in effetti chiunque cerchi una spiegazione di un accadimento deve ricorrere a una serie di assunzioni tacite, cioè dare per conosciuto un complesso di leggi non conosciuto ne conoscibile.

Di analogo tenore sono i rilievi con cui in criminologia si richiama l’attenzione sull’impossibilità di prendere in esame tutte le possibili variabili incidenti su una certa relazione tale da costringere il ricercatore a operare una scelta. Non sempre il riconoscimento di una relazione tra variabili equivale al riconoscimento di un legame causale, a causa della possibile influenza di una terza variabile.

Ai fini dell’avanzamento del livello di verifica della relazione tra variabili, è state introdotte le variabili test o di controllo, che possono essere già presenti o deliberatamente indotte a livello sperimentale. Immaginiamo una ricerca criminologica che, sottoposta a una prima verifica empirica l’ipotesi dell’esistenza di un rapporto di causa ed effetto tra abbandono scolastico e incremento della criminalità minorile, intenda procedere all’inserimento di una variabile di controllo per accertare se quest’ultima sia antecedente o se intervenga realmente.

Caso 1:

–           Variabile indipendente A → abbandono scolastico

–           Variabile dipendente B → delinquenza minorile

–           Variabile aggiuntiva K → inserimento o vicinanza dei genitori in ambienti mafiosi

:           Influenza di K su A e B → A e B sono in correlazione ma non legate da rapporto di causalità

Caso 2:

–           Variabile indipendente A → inserimento o vicinanza dei genitori in ambienti mafiosi

–           Variabile dipendente B → delinquenza minorile

–           Variabile aggiuntiva K → abbandono scolastico

:           Influenza di A su K e di conseguenza di K su B → A risulta correlata sia a K che a B: l’inserimento di K ha permesso la correlazione tra A e B

questo sembra anche il modello più rispondente alle conclusioni formulate nel resoconto sull’esperienza di Paternò. Si può immaginare quali e quante difficoltà la ricerca empirica sia destinata a incontrare lungo la sua strada se si propone di affrontare una molteplicità di variabili o un rapporto di variabili indipendenti con le variabili dipendenti ma anche tra loro.

 

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