Per il chiarimento di un concetto criminologico può essere illuminante collocarsi dapprima nella prospettiva del diritto penale.

Ernst Beling → non usa il termine criminologia ma si riferisce alle due scienze l’antropologia e la sociologia criminali, attorno alle quali nella sua epoca tende a raccogliersi lo studio empirico del crimine.

Egli parla innanzi tutto della inafferrabilità del concetto di reato secondo l’antropologia: “nessun antropologo ci ha mai detto che cosa intenda per reato” e constata che questa figura di scienziato non sia interessata a un problema che tanto affatica i giuristi, quello della tipicità. Esulano dal campo di osservazione ampi settori del penalmente rilevante. Il divario tra il concetto giuridico di reato e il fatto umano di cui si interessa l’antropologo risulta ancora più chiaro ove si prendano in considerazione le condizioni di punibilità. Analoghe considerazioni vengono espresse nei riguardi della sociologia. In senso sociologico il reato è l’azione socialmente pericolosa o dannosa.

È chiaro anche qui che tipicità, antigiuridicità e colpevolezza sono indifferenti alla prospettiva empirica. È evidente che queste parole costituiscono la rappresentazione da parte del giurista di una criminologia giunta a uno stadio di sviluppo ancora seminale o ancora inconsapevole dell’inestricabile intreccio tra norma ed empiria che caratterizza oggi gli orizzonti conoscitivi di questa disciplina.

Beling → due alternative fra le quali la difficile ricerca da parte della criminologia del proprio oggetto avrebbe dovuto muoversi: da una parte rilevava i gravi equivoci derivanti dall’opinione che il concetto giuridico di reato fosse identico a quello proprio dell’antropologia e della sociologia criminali e che dunque ravvisava una sovrapposizione tra i campi investiti dalla prospettiva penalistica sociologica e antropologica.

Allo stesso tempo però Beling irrideva il più vecchio orientamento dell’antropologia criminale che riteneva possibile dividere nettamente gli esseri umani in due categorie i criminali e i non criminali sulla base di connotati naturalistici in rado di definire la specie degli autori di delitti. In realtà il concetto naturale di crimine che si aveva presente implicava soltanto la selezione arbitraria di certi gruppi umani che tuttavia di per sé non sono ancora dei criminali e peraltro lasciava fuori numerosi autori di crimini.

A fronte di tale manifesta scorrettezza lo stesso Beling metteva in luce però l’inconfutabilità metodologica del compito di rendere utilizzabili per il diritto penale le conoscenze generali dell’antropologia. La criminologia è una disciplina dibattuta tra una pressante sollecitazione a corrispondere alle istanze del diritto nella definizione dei suoi concetti e negli apporti delle sue ricerche. Può emergere apparentemente nominalistico circa la differenza di significato tra i termini crimine e reato.

Una prima differenza sembrerebbe risiedere proprio nella qualificazione del fatto come penalmente rilevante da parte dell’ordinamento giuridico, ossia nella previsione di una sanzione punitiva di tipo propriamente penale come conseguenza della sua commissione da parte di un certo soggetto. Per pura esclusione potrebbe dunque assumersi convenzionalmente che oggetto del diritto penale sia una siffatta entità, definita appunto reato altra rispetto a quel crimine attribuito alla sfera di competenze della criminologia.

Per quanto ancora indefinite siano le sembianze del crimine e per quanto alla sua puntualizzazione si debba comunque prima o poi pervenire per conferire alla criminologia una parte consistente della sua identità scientifica, una tale convinzione linguistica presenta fin d’ora il vantaggio di chiarire quale sia il contesto di discorso, rispettivamente giuridico ed empirico cui con l’uso di ciascuno dei due termini ci si sta riferendo. La nozione penale distingue i “reati” dalle “contravvenzioni” sulla base della pena combinata. In base all’art. 17 c.p. le pene principali stabilite:

→ per i delitti sono 1- la morte 2- l’ergastolo 3- la reclusione 4- la multa

→ per le contravvenzioni sono 1- l’arresto 2- l’ammenda

Il termine crimine evoca spesso il senso di una particolare gravità, lesività o disvalore del fatto. Tra i criminologi si parla di delinquenza. Attenendosi all’accezione comune, la questione dell’oggetto della criminologia e la differenziazione di questo rispetto alla nozione di reato del diritto penale, segnala una estensione eccessiva di quest’ultimo.

L’immagine del campo di ricerca criminologico del crimine tenderebbe invece a coincidere con il concetto sostanziale di reato. La conclusione è allora che all’accezione corrente del termine crimine non ci si possa affidare per un chiarimento del concetto che la criminologia pone oggi al centro del proprio campo di ricerca. La tendenza è di allargare il proprio oggetto.

 

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