Il Diritto penale è la parte del diritto pubblico che disciplina fatti costituenti reato. Prevede i singoli fatti criminosi e le relative conseguenze giuridiche, nonché i principi generali che spiegano e regolano gli uni e le altre.

Esistono centinaia, forse migliaia di definizioni diverse del termine “criminologia”. Ciò che conta è riflettere sul dato fondamentale che ci si presenta di volta in volta che poniamo a raffronto il “di qua” e il “di là” dello spartiacque che corre tra diritto penale e criminologia, tra scienza giuridica e scienza empirica del crimine. La scienza giuridica ha spesso reagito alla metamorfosi della criminologia mettendo in opera varie tecniche di immobilizzazione, destinate ad avere sempre meno successo.

Secondo Gunther Kaiser (uno dei più noti criminologi tedeschi) è l’ insieme ordinato delle conoscenze empiriche sul crimine, su reo, sulla condotta socialmente deviante e sul controllo di tale condotta. Lo stesso Kaiser distingue tra un’accezione ristretta tradizionale, della criminologia e una più ampia, evolutiva. La prima limita l’oggetto della criminologia all’indagine empirica sul crimine e la personalità dell’autore, la seconda si allarga fino a ricomprendere anche le conoscenze empirico-scientifiche relative ai mutamenti del concetto di crimine, alla lotta contro il crimine, al controllo delle altre forme di devianza sociale nonché all’indagine sui meccanismi di controllo della polizia e della magistratura; si dice allora che oggetto della criminologia sono la “genesi delle leggi, la loro violazione e le corrispondenti reazioni sociali”.

Si tratta di una componente di grande rilievo della definizione, specie nella prospettiva del giurista: da essa infatti deriva che l’attività di produzione e applicazione delle norme sia risolutamente posta sotto la lente di un soggetto estraneo e diverso, per formazione e vocazione scientifiche. Questi profili, relativi all’oggetto della criminologia, riguardano peraltro la componente quantitativa, l’estensione del concetto. In merito alla componente qualitativa, per usare un concetto della logica, la componente intensionale tale da connotare ciò che la criminologia è, ovvero ciò che caratterizza la criminologia stessa rispetto alle altre discipline come diritto penale e politica criminale.

Una definizione connotativa viene anche detta “per genere e differenza” dove specie e genere sono termini relativi nel senso che una stessa classe può essere un genere in relazione alle proprie sottoclassi e una specie in relazione a una classe più larga di cui sia sottoclasse. Il genere in cui la criminologia è sussumibile potrebbe essere quello delle scienze criminali, intese come discipline che in forma diversa si occupano primariamente del comportamento criminale.

Un genere o classe suddiviso in due specie o sottoclassi, quello delle scienze criminali normative o giuridiche (es. diritto penale) e quello delle scienze criminali non giuridiche o empiriche (criminologia). Ciò che differenzia queste due sottoclassi sembrerebbe localizzabile nella definizione di Kaiser dove la criminologia viene detta “un insieme ordinato di conoscenze empiriche”: è dunque una scienza interessata all’empiria, ossia prima di tutto ai fatti, nonché al crimine come fenomeno, come oggetto di esperienza, mentre la scienza del diritto penale, ad esempio, è scienza normativa perché interessata alle norme e al fatto come reato.

 

Lascia un commento