Alcune radici culturali e storiche della distanza tra diritto penale e criminologia

Cerchiamo di soffermarci su alcuni indizi rivelatori del disagio reale e delle non poche difficoltà che caratterizzano solitamente ogni sforzo di avvicinamento dell’ambito giuridico penale al versante empirico-sociale o criminologico. Le difficoltà del rapporto interdisciplinare si manifestano nella prassi del lavoro giuridico, dove questo si trovi nella necessità di impostare un confronto con l’oggetto della criminologia.

Tradizionale nelle scienze giuridiche è stato a lungo un modello di rapporti con le scienze empiriche improntato alla netta separazione di campi: da una parte la concentrazione sul dover essere, dall’altra una esclusiva competenza sull’essere. Per le scienze normative la dimensione empirica non rappresentava altro che l’oggetto di disciplina e valutazione, sicché la strada da percorrere per la comprensione della scienza giuridica era a senso unico: la realtà traeva dalla norma la sua valutazione, la norma non traeva nulla dalla realtà. Solo in seguito si approda alla visione di una realtà non ridotta a mero fatto, ma impregnata di componenti valutative: la considerazione della realtà empirica è componente necessaria della stessa interpretazione della legge.

 

L’indirizzo tecnico-giuridico nella scienza del diritto penale

Storia del diritto penale italiano: il processo regressivo nell’integrazione tra diritto penale e scienze sociali è imputabile all’affermarsi dell’indirizzo tecnico-giuridico, di cui manifesto programmatico la prolusione sassarese di Arturo Rocco, 15/01/1910, dove si sollecitava il diritto penale a limitare il proprio studia al lato puramente giuridico, lasciando all’antropologia il dovere di studiarli come fatto sociale e individuale.

Un tale indirizzo era fondamentalmente corretto: problemi maggiori è capire quando è utile la collaborazione con la criminologia e soprattutto qual è il punto in cui l’avvalersene risulta indispensabile per la risoluzione dei problemi normativi.

Di fatto però l’affermarsi del metodo tecnico-giuridico ha propiziato una chiusura del diritto penale di segno ideologicamente conservatore e una sterilizzazione politica del diritto punitivo.

 

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