Le leggi scientifiche e quelle penali, sebbene siano entrambe regole che si applicano a casi particolari, hanno natura e finalitĂ  assolutamente differenti:

  • le leggi scientifiche si ricavano dall’accadere dei fatti (essere), osservati dallo scienziato così come esistenti in natura. Tali leggi, quindi, sono vere o false, non essendo rilevante una loro valutazione giuridica o morale;
  • le leggi penali producono fatti (dover essere), perchĂ© tendono ad imprimere agli accadimenti una direzione che da soli non prenderebbero. Dato che il fondamento della legge penale sta nei valori sui quali si basa la societĂ  civile, il criterio di valutazione sta nel dualismo lecito o illecito.

 Quanto detto si riflette nei rapporti tra giudice e scienziato: il secondo, infatti, può riferire al primo soltanto quale sia la probabilità statistica astratta di collegamento tra un tipo di fatto (causa) ed un altro tipo di fatto (effetto). Spetta poi al giudice valutare la probabilità logica di un singolo accadimento, ossia se nel caso concreto quella determinata causa abbia operato senza che altre concause siano intervenuto e se la persona sia rimproverabile penalmente. In definitiva, quindi, non è sufficiente provare la causalità generale (statistica), essendo necessaria anche quella individuale.

Evoluzione storica del concetto di scienza:

  • il positivismo, in base al quale la scienza viene considerata:
    • illimitata, nel senso che la singola legge scientifica ha un valore generale ed assoluto;
    • completa, dal momento che la singola legge è idonea a spiegare interamente l’andamento di un fenomeno;
    • infallibile, dal momento che è unica e non può sbagliare;
  • il post-positivismo, sviluppato a partire dagli anni quaranta del XX secolo, che ha messo in crisi la concezione precedente constatando che la scienza risulta essere:
    • limitata, dal momento che di un fenomeno è possibile cogliere solo un numero limitato di aspetti;
    • incompleta, dal momento che deve essere costantemente aggiornata e modificata o, in alcuni casi, abbandonata;
    • fallibile, dal momento che la legge scientifica ha un tasso di errore che deve essere ricercato: per essere ritenuta certa, infatti, una legge scientifica non deve essere soltanto confermata dall’esperienza mediante il ripetersi constante delle sue verifiche (verificazionismo), ma deve anche essere sottoposta a tentativi di falsificazione.

 Alla luce dell’attuale stato del dibattito, la scienza può essere definita come quel tipo di conoscenza avente le seguenti caratteristiche:

  • ha per oggetto i fatti della natura;
  • è ordinata secondo un insieme di regole generali (leggi scientifiche) che sono collegate tra loro in modo sistematico e che sono ricavate in modo empirico;
  • accoglie un metodo controllabile dagli studiosi nella formulazione delle regole, nella verifica e nella falsificabilitĂ  delle stesse.

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