Una delle più significative prese di posizione è quella di Franz von Liszt, cui si deve il programma di Marburgo o Marburger program, il progetto di una scienza penale integrata. Questo richiamo può essere utile per inquadrare la nozione di politica criminale. Di fronte a un qualsiasi problema nel dibattito penalistico corrente, è necessario innanzi tutto individuare la collocazione appropriata sul terreno dogmatico, esegetico, sistematico oppure politico-criminale.

Caratteristica di quest’ultimo è iscriversi in quella che definirei la dimensione del “possibile”, il senso della “possibilità”. Il dibattito assume connotati politico-criminali tutte le volte che ci si interroghi sulla modificabilità in rapporto agli scopi da raggiungere ossia sulle alternative prospettabili rispetti al sue essere attuale. La discussione dogmatica invece si caratterizza soprattutto per un confronto con l’esistente giuridico ossia con il dato normativo così com’è, visto e accettato in quanto dogma.

Nell’opera di costruzione concettuale e sistematica la dogmatica penalistica pone a proprio fondamento ma anche a proprio limite la legge penale vigente. Anche se le interferenze tra piano dogmatico e politico-criminale sono molteplici e di grande interesse è indispensabile innanzi tutto la consapevolezza della loro distinzione.

Nell’ambito penale è il giudice soprattutto la figura ispirata a un tale senso della realtà e invece il legislatore a nutrire un più spiccato senso della possibilità. Anche quest’ultimo dovrebbe saper raccogliere dall’esperienza applicativa ogni sollecitazione per elaborare le norme in grado di corrispondere ai mezzi e scopi appropriati, ma si muove in una prevalente dimensione del possibile. Anche il giurista dogmatico non può chiudersi nella esegesi del diritto positivo.

Richiamandoci all’enunciato di Liszt possiamo inquadrare la politica criminale come il complesso sistematico di quei principi secondo i quali lo stato ha da condurre la lotta contro il delitto, per mezzo della pena e delle istituzioni a essa collegate. Secondo una definizione più recente la politica criminale è descritta come l’insieme delle valutazioni e misure della società, aventi lo scopo di abbassare il numero delle offese all’ordinamento giuridico-penale.

Il concetto di politica criminale risulta strettamente connesso a un’idea di razionalità, la quale non a caso riguarda specialmente la relazione tra mezzi e risultati. In quanto connessa a una razionalità strumentale, l’idea di politica criminale pone dunque l’accento su tutti i mezzi per il contenimento della criminalità.

Tornando al programma di Marburgo, si tratta di un distillato della visione lisztiana di un diritto penale visto di nuovo in correlazione con una politica del diritto indirizzata secondo punti di vista razionali nella quale l’idea dello scopo si pone come l’autentico caposaldo del progresso giuridico. Enunciati fondamentali di tale programma sono ad esempio la pena giusta come pena necessaria.

L’idea di Liszt è quella di una pena relativa e non assoluta, il metodo è basato su un confronto con la realtà sociale: una volta chiarite le finalità che l’ordinamento giuridico intende perseguire occorrerà adattare a tale realtà la disciplina normativa ossia individuare i mezzi idonei al raggiungimento degli scopi. Il punto di partenza è allora dunque di maturare sensibilità e attenzione al dato criminologico. La conoscenza scientifica è assunta di per sé come spiegazione causale ossia spiegazione di un fenomeno nelle cause che lo determinano.

Dal brano emergono alcuni aspetti centrali sulla collaborazione tra diritto penale e scienze empiriche:

1- Non si menziona la criminologia ma una serie di altre discipline

2- C’è un riconoscimento dell’autonomia delle discipline empiriche rispetto alla scienza del diritto penale.

3- Si auspica una collaborazione tra i due ambiti.

4- Si riconosce al diritto penale un ruolo guida

All’interno della stessa costruzione lisztiana diritto penale e criminologia politica-criminale restino ben distinti, se non addirittura contrapposti. Alla scienza penale integrata restano 3 compiti:

1- Formazione del penalista

2- Spiegazione causale del delitto e della pena

3- L’elaborazione di una politica criminale (sistema di principi)

E tuttavia la delimitazione delle rispettive competenze è assai netta. Ne consegue l’idea che il ruolo del diritto penale non sia propriamente la protezione della società ma del reo e che invece spetti alla politica criminale la prevenzione dei crimini. Si pone qui un’aggiornata definizione della politica criminale: si occupa della questione di come debba essere strutturato il diritto penale per soddisfare al meglio la sua funzione di tutela della società. Non tutto ciò che è utile è giusto. Come parametri della giustizia in politica criminale sono da assumersi il principio alla colpevolezza, i principi dello Stato di diritto e il principio di umanità.

 

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