La storia spagnola è stata recentemente caratterizzata da profonde trasformazioni sociali e politiche, che hanno avuto il loro punto di svolta nel 1975, anno della morte del dittatore Francisco Franco. A partire da questa data ha preso avvio il rapido processo di democratizzazione delle istituzioni e della società spagnola.

La parallela evoluzione del sistema penale può essere analizzata distinguendo quattro fasi:

  1. quella che va dal 1975 al 1978, anno di approvazione della nuova Costituzione;
  2. quella delle riforme penalistiche degli anni Ottanta;
  3. quella dei lavori preparatori del nuovo codice penale, approvato nel 1995;
  4. quella recente.

 Nei mesi immediatamente successivi alla promulgazione del nuovo codice interviene un rilevante mutamento dello scenario politico spagnolo: dopo molti anni di governo socialista, infatti, si afferma una maggioranza di centro destra. Il codice penale, quindi, frutto di una certa parte politica, muove i suoi primi passi sotto un governo e un parlamento completamente diversi.

Il bilancio dei primi anni di applicazione del codigo ha dimostrato la buona maturità della nuova democrazia spagnola: la subentrata maggioranza, infatti, non ha opposto un atteggiamento a priori ostruzionistico al nuovo testo. Non si può non rilevare comunque come la politica criminale spagnola sia andata significativamente modificandosi negli anni a cavallo dei due secoli (es. riforma <<tolleranza zero>>). Dopo l’approvazione di una serie di leggi volte a dare attuazione a tale svolta politica, tuttavia, la situazione è venuta a ribaltarsi rispetto a quanto era successo in precedenza: le nuove leggi penali, varate dal centro destra nel 2003, vengono consegnate per la loro attuazione alla nuova maggioranza di centro sinistra, vittoriosa alle elezioni del 2004.

 Le leggi tramite cui prende corpo la nuova svolta politica sono essenzialmente tre:

  • la l. n. 7 del 2003, che si ripercuote sulla certezza di esecuzione della pena (es. limiti ai benefici penitenziari, innalzamento del limite massimo di pena a 40 anni di reclusione);
  • la l. n. 11 del 2003, che rafforza gli strumenti di tutela delle vittime nelle ipotesi di violenza domestica (es. introduzione del reato di mutilacion genital), rinvigorisce gli strumenti repressivi dell’immigrazione clandestina, prevedendo per i reati di medio bassa gravità l’immediata espulsione, e introduce una serie di misure dirette a contrastare la recidiva (es. quattro reati di bassa gravità commessi nello stesso anno determinano l’applicazione delle pene più gravi previste per le corrispondenti ipotesi delittuose);
  • la l. n. 15 del 2003, che introduce numerose modifiche tra cui:
    • l’abrogazione dell’arresto di fine settimana e la sua sostituzione con il lavoro di utilità sociale, con la localizzazione elettronica del condannato o con la detenzione di breve durata;
    • l’abbassamento a 3 mesi del limite minimo di specie della pena detentiva;
    • l’inasprimento della risposta sanzionatoria per i casi di delitto continuato;
    • la possibilità di applicare una sanzione pecuniaria a carico delle persone giuridiche che risultino essere state strumento per la commissione di reati;
    • l’inasprimento generalizzato di molte fattispecie di reato.

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