Quale forma assumono i due atteggiamenti – descrittivo e esplicativo? Innanzitutto è utile descrivere il crimine in generale? In ambito penalistico assolutamente sì. Vedi Teoria generale del reato, che viene sempre trattata e che è un ambito della dogmatica penale che si occupa dei presupposti materiali della punibilità. In criminologia è necessario qualcosa di equivalente alla teoria generale dei penalisti? Sulla manualistica criminologica si ha una spiegazione generale di teorie criminologiche.
In realtà la scienza empirica rivela una certa comunanza con questo tratto saliente della scienza normativa: una selettività di visuale che sottopone a osservazione solo ciò che può essere iscritto nel proprio campo. Molto diverse, per il criminologo e il giurista, sono le sedi in cui si localizzano i criteri di base per questa selezione. Per il giurista è la dogmatica penale, per il criminologo è l’ordine teorico.
Una differenza è quindi sulle modalità di selezione. La descrizione del crimine in criminologia è frammentata e quindi non è pensabile una teoria generale del crimine come in penale. Andando però a fondo, illusione o realtà che sia, il contenuto descrittivo del crimine in criminologia può essere identificato nella relazionalità, che impedisce di pensare empiricamente in termini generali. Il crimine non può venire pensato prima ancora che descritto al di fuori di una rete di relazioni che lo avvincono a tutti gli altri elementi atomici: il reo, la vittima, le agenzie di controllo e il contesto sociale di riferimento. Svincolato da un suo contesto di relazioni umane, il crimine tende a scomparire lasciando il posto ai crimini ossia alle singole tipologie di fatti criminosi. Due sono i possibili esiti:
· riduzione del crimine a quantità → sommatoria di tutti i crimini
· sistema di precetti, clausole e istituzioni per l’uso → richiamarsi alle diverse tipologie delittuose previste dall’ordinamento penale
Al di fuori della rete di relazioni con le componenti umane una descrizione qualitativa del crimine in generale sembra dunque prospettabile richiamandosi al piano normativo. Il punto di partenza diventano i singoli reati: le varie fattispecie incriminatrici da cui è composta la parte speciale del diritto penale. Il riferimento sarà dunque costituito dal fatto tipico: complesso degli elementi che delineano il volto di uno specifico reato. La criminologia è una disciplina caratterizzata dalla coesistenza di un’anima normativa e di una empirica.
Nello svolgimento di un lavoro condotto su materiali propriamente normativi la criminologia si concentrerà soprattutto su quegli elementi comuni alle fattispecie penali di parte speciale in cui si esprima la distanza dal concreto della previsione legale. Come materiali giuridici di parte speciale da cui prendere avvio nella ricerca selezioniamo 2 fattispecie emblematiche per la loro attitudine a rappresentare in modo estremo le due caratteristiche più importanti, qualitative e quantitative del crimine → gravità e diffusione.
L’omicidio → art. 575 cp chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni 21. nella dottrina penalistica la fattispecie viene inquadrata tra quei delitti causalmente orientati per i quali l’ordinamento dimostra indifferenza per le modalità di condotta, fondandone il rilievo penale sulla mera causazione di un certo risultato-evento. Dal punto di vista della criminologia il metro di concretezza può indurre innanzi tutto a un’analisi della fattispecie e poi a un’analisi delle disposizioni che ne prevedono le relative circostanze. Per il diritto penale dire circostanze del reato implica tenere distinto una spetto funzionale e uno strumentale.
Funzionale → elementi che se presenti trasformano il reato semplice in circostanziato aumentando o diminuendo la pena. In questo inquadramento funzionale emerge la caratterizzazione delle circostanze come forme di manifestazione del reato. È tuttavia specialmente l’inquadramento strutturale delle circostanze che può interessare come punto di partenza di una descrizione empirica del crimine.
Si ricava che le circostanze sono elementi accidentali o accesso del reato → possono mancare senza che il reato nei suoi elementi costitutivi venga meno e si ricava anche che esse concernono particolari fattori e situazioni che conferiscono al reato semplice uno o più aspetti nuovi → con le circostanze si specificano le figure di reato cui accedono, riducendo il distacco tra le previsioni dei singoli tipi di illecito e la varietà dei modi in cui i fatti a esse corrispondenti possono presentarsi nella realtà.
Il furto → art. 624 cp chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire sessantamila a un milione. Anche il furto risulta arricchito da alcune circostanze.