Nelle regioni a statuto ordinario, la potestà legislativa e regolamentare sul demanio marittimo è attribuita alle regioni, in virtù dell’art 117 Costituzione
Tale potestà è concorrente per quanto riguarda i porti ed esclusiva per gli altri beni demaniali.
Le funzione amministrative sul demanio marittimo sono attribuite, in linea di principio e salvo deroga, ai comuni, a norma dell’art del 118 Costituzione.
Allo stato sono rimaste: la titolarità dominicale del demanio marittimo nonché le funzioni amministrative ad esso attribuite in deroga, in virtù del principio di sussidiarietà, qualora si riscontra l’esigenza di assicurarne l’esercizio unitario. Tali funzioni sono state individuate negli art 104 e 105 del DLG 112/98:
– Classificazione dei porti
– Pianificazione, programmazione e progettazione per la costruzione, gestione, bonifiche e manutenzione dei porti, per le opere edilizie e al servizio dell’attività portuale
– Utilizzazione del demanio marittimo per finalità di approvvigionamento di fonti di energia
– Sistema informativo del demanio marittimo
– Rilascio di concessioni nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale nazionale, nelle aree di preminente interesse nazionale nonché nelle aree protette marine
Per le regioni a statuto speciale vi sono apposite disposizioni sulla titolarità dei beni demaniali.
Alla Sicilia sono assegnati tutti i beni del demanio esistenti nella regione, ad eccezione di quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.
Anche la Sardegna subentra allo Stato nella titolarità dei beni demaniali, ad esclusione dei beni del demanio marittimo.