Anticipata occupazione dei beni del demanio marittimo

Qualora ne riconosca l’urgenza, l’autorità marittima può, su richiesta dell’interessato, consentire, previa cauzione, l’immediata occupazione e l’uso dei beni del demanio marittimo, nonché l’esecuzione dei lavori necessari, a rischio del richiedente, purché questi si obblighi a osservare le condizioni puoi stabilite nell’atto di concessione, ivi compreso il pagamento del canone. Se la concessione è negata, il richiedente deve demolire le opere eseguite e rimetter i beni nel pristino Stato.

Canone delle concessioni del demanio marittimo

Il concessionario è tenuto a versare un canone, stabilito riscosso dallo Stato.

La misura del canone è determinata dall’atto di concessione in base a criteri fissati con decreto del ministro dei trasporti, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze.

Qualora l’utilizzazione di beni del demanio marittimo da parte del concessionario venga ad essere ristretta per effetto di preesistenti diritti di terzi, al concessionario non è dovuto alcun indennizzo, ma si fa luogo a un’adeguata riduzione del canone, salva la facoltà di rinunciare alla concessione; la riduzione del canone può conseguire anche a modifiche dei beni del demanio marittimo, per cause naturali, che restringono l’utilizzazione della concessione.

Costituzione di ipoteca sulle opere costruite sui beni del demanio marittimo

Il concessionario può, previa autorizzazione dell’autorità concedente, costituire ipoteca sulle opere da lui costruite sui beni demaniali.

Tale facoltà, così come quella di vendere le opere costruite, non è in contraddizione con l’appartenenza allo stato delle costruzioni eseguite sul demanio marittimo, perché ha per oggetto uno speciale diritto di superficie limitato al tempo della concessione.

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