Usi speciali del demanio marittimo

Fra gli usi del demanio figurano gli usi speciali, che corrispondono alla naturale destinazione del bene, ma sono consentiti soltanto a persone determinate in base un titolo specifico: a autorizzazioni, permessi, pagamento di tasse, come ad esempio le autorizzazioni per le operazioni relative al carico, scarico e temporanea sosta di merce; l’autorizzazione per l’esercizio della pesca nei porti e nelle altre località di sosta di transito delle navi, ecc

Concessioni del demanio marittimo

Le concessioni del demanio sono espressione dell’uso eccezionale o particolare del bene che viene sottratto all’uso comune per essere attribuito in godimento esclusivo a un certo soggetto, detto concessionario, il quale acquista sul bene un diritto privato di godimento reale o personale.

L’amministrazione, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere, per un determinato periodo di tempo, l’occupazione e l’uso, anche esclusivo, di beni del demanio marittimo e di zone di mare territoriale, nonché del suolo degli aeroporti statali. La concessione può essere rilasciata anche per le attività con finalità turistico ricreative.

Il concessionario, se autorizzato a costruire sul suolo demaniale, acquista sul bene costruito un diritto temporaneo di superficie, che ha la stessa limitata durata della concessione e si estingue con la revoca della medesima o per la scadenza del suo termine di durata.

Sulle costruzioni da eseguirsi sul demanio incide naturalmente anche la disciplina urbanistica

Concessioni del demanio marittimo: competenza e durata

Le funzioni relative al rilascio delle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale sono, in linea di principio, conferite al comune.

Fanno eccezione quelle funzioni che, in virtù del principio di sussidiarietà, sono attribuite in deroga allo stato; esse si connettono a due criteri:

  1. Teleologico: spetta allo Stato la competenza relativa alle concessioni per finalità di approvvigionamento di fonti di energia
  2. Territoriale: spetta allo Stato la competenza relativa alle concessioni che si esplichino nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nelle aree di preminente interesse nazionale, nelle aree protette marine.

Hanno durata di 6 anni le concessioni rilasciate per le seguenti attività con finalità turistico ricreative:

  1. gestione di stabilimenti balneari
  2. esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio
  3. noleggio di imbarcazioni e natanti in genere
  4. gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive
  5. altri servizi connessi alle esigenze di utilizzazione delle attività precedenti

Le concessione di competenza statale di durata superiore a 15 anni sono rilasciate dal ministro dei trasporti.

Le concessioni di durata superiore a 4 anni, ma non a 15, e quelle di durata non superiore al quadriennio che importino impianti di difficile sgombero, sono di competenza del direttore marittimo.

Le concessioni di durata non superiore a quattro anni, che non importano impianti di difficile sgombero, sono di competenza del capo di compartimento marittimo.

La normativa prevede anche il rilascio di concessione provvisoria per il periodo intercorrente fra la scadenza della concessione e la sua rinnovazione.

L’atto di concessione non vincola l’amministrazione finché non sia stato approvato nelle forme prescritte; tuttavia la previa sottoscrizione da parte del concessionario di una d’obbligo dei termini immediatamente obblighi a carico del medesimo.

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