Fissazione dei limiti e delimitazione delle zone appartenenti al demanio marittimo
La determinazione dei limiti delle zone appartenenti al demanio marittimo nei riguardi di canali, fiumi o altri corsi d’acqua è fatta con decreto del ministro dei trasporti di concerto con quello dell’economia e delle finanze, nonché con gli altri ministri interessati.
La norma è applicabile per analogia anche ai casi in cui si presenti la necessità di fissare i confini tra demanio marittimo e demanio aeronautico o altri beni di proprietà pubblica.
Il decreto di fissazione dei limiti è un atto di accertamento, non costitutivo della demanialità né dell’appartenenza del bene a una determinata amministrazione.
Dalla fissazione dei limiti deve distinguersi la delimitazione in senso proprio, che si attua quando, in caso di obiettiva incertezza, l’autorità amministrativa in base al principio della tutela dell’autotutela, provvede ad accertare i confini fra beni del demanio marittimo e zone di proprietà privata o di proprietà pubblica patrimoniale.
La delimitazione si attua con un provvedimento amministrativo, ed il relativo procedimento è promosso dal capo del compartimento, in contraddittorio con le pubbliche amministrazioni e i privati interessati.
In caso di accordo di tutte le parti interessate, il provvedimento del direttore marittimo da atto dell’intesa.
Dell’avvenuta delimitazione è redatto processo verbale, firmato da tutti gli intervenuti, e diviene obbligatorio per lo Stato dopo che sia approvato dal direttore marittimo insieme all’intendente di finanza.
Ove manchi l’accordo delle parti, le controversie che sorgono nel corso del procedimento sono risolte in via amministrativa dal direttore marittimo, di concerto con l’intendente di finanza, con provvedimento definitivo. La risoluzione in via amministrativa non pregiudica la competenza dell’autorità giudiziaria.
Ampliamento delle zone appartenenti al demanio marittimo
I beni del demanio marittimo possono essere integrati, per rendere possibile il miglior perseguimento di pubblici usi marittimi, con l’incorporazione di zone private adiacenti o di depositi o stabilimenti situati soltanto in parte entro l’ambito del demanio marittimo o del mare territoriale o comunque collegati col mare o con corsi d’acqua.
Tale integrazione si compie attraverso un procedimento di espropriazione che segue alla dichiarazione di pubblico interesse fatta dal ministro dei trasporti con quello dell’economia e delle finanze.
Il decreto costituisce titolo per l’immediata occupazione del bene da espropriare e contiene la dichiarazione di indifferibilità e di urgenza dell’opera.