La forma di governo del comune e della provincia è stata modellata dalla legge 81/1993, modificata dalla legge 265/1999. Tale forma di governo si basa sull’elezione popolare diretta del Sindaco e del Presidente della Provincia e, pertanto, in Italia è stato il primo caso di sistema elettorale che ha consentito la scelta popolare diretta del capo dell’Esecutivo. Per quanto riguarda invece l’elezione dei Consigli comunali e provinciali, è prevista una combinazione di elementi del maggioritario e del proporzionale, che si realizza secondo modalità diverse dei comuni con popolazione fino al 15.000 abitanti da una parte, e per i Comuni con oltre 15.000 abitanti e per le Province, dall’altra parte.

Comuni fino a 15.000 abitanti:

Candidati presentati collegati ad una lista di candidati alla carica di Consiglieri;

Elettori votano per il Sindaco, solo indirettamente per i Consiglieri (si può esprimere preferenza anche all’interno della lista dei consiglieri);

Solo in caso di parità di voti si procede al ballottaggio;

Alla lista collegata al Sindaco eletto sono attribuiti i 2/3 dei seggi disponibili;

Il restante 1/3 è ripartito fra le altre liste sulla base del metodo d’Hondt.

Comuni oltre 15.000 abitanti:

gli assessori non possono essere consiglieri comunali;

l’elettore vota contemporaneamente per un candidato a Sindaco e per una delle liste. Egli può anche esprimere un voto per una lista diversa da quella che appoggia il Sindaco (voto disgiunto);

i candidati a Sindaco sono collegati alle liste dei Consiglieri;

il voto per il Sindaco non viene contato come voto della lista;

il voto della lista calcolato come voto del Sindaco;

il candidato Sindaco deve ottenere la maggioranza assoluta dei voti;

se non si ottiene la maggioranza si passa al secondo turno di elezione dove partecipano i primi due vincitori della prima parte delle elezioni;

nel secondo turno risulta eletto il candidato che ha ottenuto più voti;

la composizione del consiglio è determinata dal numero di voti ottenuto da ciascuna lista al primo turno;

l’attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell’elezione del Sindaco.

Esistono poi le seguenti possibilità:

Il Sindaco eletto al primo turno, la lista o le liste ad esso collegate hanno ottenuto oltre il 50% dei voti: a tale lista viene assegnato il 60% dei seggi (premio di maggioranza);

Il Sindaco è eletto al secondo turno, ma al primo turno una lista collegate ad un diverso candidato hanno superato il 50%dei voti: l’assegnazione dei seggi rimane proporzionale ai risultati del primo turno e non si assegna alcun premio di maggioranza;

Il Sindaco è eletto al secondo turno senza che al primo turno una lista collegata ad un diverso candidato abbia superato il 50% dei voti: alla lista collegata al Sindaco è assegnato il 60% dei seggi. Per quanto riguarda il Sindaco, nessuno può essere eletto oltre due mandati consecutivi. Ogni causa di cessazione del Sindaco o del Consiglio, si traduce automaticamente in cessazione dell’altro.

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