I comuni e le province e le città metropolitane rappresentano ulteriori livelli di autonomia riconosciuti espressamente dalla Costituzione. Essi denominati “enti locali” sono, al pari delle regioni, assieme alla quale formano la categoria dei “governi locali”( art. 120 cost.) “enti autonomi “con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Cost. ( art. 114 cost.).

E’ questa la configurazione di tali enti risultante dalla riforma operata dalla l. cost. 3/01 che è intervenuta ad adeguare il titolo V della parte II della Cost. alla evoluzione, ispirata al principio di sussidiarietà, dell’assetto dell’organizzazione pubblica derivante soprattutto dalla riforma Bassanini, volta a valorizzare i principi contenuti nell’art. 5 cost. ai sensi del quale la Repubblica “riconosce e promuove “ le autonomie locali. Oggi dunque l’autonomia di questi poteri locali è direttamente sancita dalla Cost., la quale li indica accanto allo stato come ordinamenti costituenti la Repubblica, secondo una logica di equiparazione degli enti.

Il sistema locale è molto complesso: in linea di massima esso si fonda sui principi della tipicità degli enti territoriali, i quali sono quelli contemplati nella Cost. , e della uniforme disciplina di province e comuni. L’art. 118 cost. disciplina il principio di differenziazione degli enti locali, in base al territorio, qualità e quantità di funzioni. L’art. 114 cost. riconosce Roma come capitale d’Italia.

In tema di enti locali, in passato la disciplina normativa era dettata dalla l. 142/90 che ha riconosciuto potestà statutaria a comuni e province, aprendo la via per una differenziazione, nell’ambito dei principi generali unitari, tra le varie realtà territoriali, riconoscendo alle regioni il ruolo di centro propulsore dell’intero sistema delle autonomie locali. La successiva l. 265/99 ha mirato ad un rafforzamento più evidente del ruolo degli enti locali, limitando l’ingerenza della regione.

Il t.u. enti locali D.lgs 267/00 stabilisce oggi i principi di cooperazione e programmazione economica-sociale e territoriale, ed oltre a riconoscere che le comunità locali , ordinate in comuni e province sono autonome, dispone che i comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Uno snodo importante nel percorso di rafforzamento dell’autonomia degli enti locali è rappresentato dalla disciplina sul c.d. Federalismo.

Rilevanti sono anche le decisioni prese dal legislatore nel 2010-2012 in vista del contenimento della spesa pubblica: per quanto riguarda le provincie, il d.l. 201/2010 ne aveva ridisegnato completamente la fisionomia, mentre il d.l. 138/2011 aveva razionalizzato le funzioni dei comuni più piccoli. Invece la L. 56/2014, nelle more della riforma al titolo V ha infine disciplinato città metropolitane, provincie, unioni e fusioni di comuni.

 

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