Le prestazioni previdenziali sono determinate dalla legge, in relazione ad ogni singolo evento protetto.

Le prestazioni possono essere:

A) sanitarie, quando hanno ad oggetto l’assistenza medico- chirurgica, le prestazioni ambulatoriali, i ricoveri in case di cura, la somministrazione di medicinali. La funzione di questo tipo di prestazioni è quella di soddisfare il bisogno di cure e quella di reintegrare le perdute o menomate energie di lavoro dei soggetti protetti, realizzando così oltre all’interesse privato anche l’ interesse pubblico generale.

Le prestazioni sanitarie hanno costituito per i soggetti non solo un diritto, ma anche un dovere o un onere.

L’infortunato sul lavoro che, senza giustificato motivo, rifiuti di sottoporsi alle cure mediche ritenute necessarie dall’istituto erogatore ai fini del recupero dell’attitudine al lavoro o non le avesse eseguite, avrebbe perso il diritto all’indennità pecuniarie.

Allo stesso modo l’infortunato sul lavoro il quale si rifiuti di sottoporsi alle cure utili per la restaurazione delle capacità lavorative, avrebbe subito una riduzione della rendita di inabilità.

Diversamente accade per la tutela per l’invalidità, vecchiaia ed i superstiti. Qui, nei casi in cui si fosse potuto evitare o ritardare ad un soggetto protetto di rimanere invalido ovvero si fosse potuto eliminare o ritardare l’invalidità già accertata, l’ente previdenziale non può imporre tale cura soggetto protetto. In caso di rifiuto, non si ha più la soppressione o la riduzione delle prestazioni economiche.

B) economiche quando consistono nell’erogazione di denaro; esse soddisfano l’interesse pubblico generale all’eliminazione di determinate situazioni di bisogno. A volte sono erogate in proporzione al grado di invalidità, altre volte sono erogate in proporzione sia al numero dei soggetti a carico del lavoratore e del reddito di questi, sia del reddito del nucleo familiare e al bisogno effettivo di quest’ultimo desunto dal suo reddito complessivo. Esse non possono essere cedute e sono limitatamente impignorabili, insequestrabili e indisponibili, appunto perché sulla loro destinazione al perseguimento di interesse pubblico non possono prevalere interessi individuali e nemmeno l’interesse del soggetto diretto. Di recente, tuttavia, è stata dichiarata impugnabile soltanto la quota della pensione destinata ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita.

Tanto le prestazioni economiche e quelle sanitarie assolvono a loro funzioni soddisfare, insieme con interesse del soggetto protetto, anche uno pubblico.

 

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