L’atto di ammissione al godimento delle prestazioni previdenziali
La posizione giuridica in cui si trova il soggetto protetto nel momento in cui si verifica l’evento previsto dalla legge è ancora una posizione preliminare. Essa consiste nel diritto all’ammissione al godimento delle prestazioni previdenziali.
La domanda non è da sono ancora sufficiente trasformare il diritto all’ammissione in diritto al godimento delle prestazioni previdenziali.
Tale trasformazione non avviene per effetto dell’attivitĂ dei soggetti protetti nĂ© automaticamente ad opera della legge, ma solo per effetto di un atto dell’ente previdenziale: atto di ammissione. Esso consiste nell’accertamento dell’esistenza di tutte le condizioni richieste dalla legge e dell’ammissione del richiedente al godimento delle prestazioni previdenziali, attribuendogliene il diritto. Ove l’ente non provveda all’ammissione, il soggetto protetto può rivolgersi al giudice ordinato che, accertato che si sono verificate tutte le condizioni richieste dalla legge, condanna l’ente previdenziale alla erogazione delle prestazioni con sentenza che ha gli effetti del provvedimento di ammissione.
L’ammissione può essere dedotta anche nei fatti concludenti e consistere nel fatto materiale dell’erogazione stessa delle prestazioni.
Alla disciplina generale la legge deroga espressamente alcuni casi.
I soggetti protetti
Tra le caratteristiche piĂą rilevanti dell’evoluzione del sistema della previdenza sociale c’è quella dell’estensione della tutela previdenziale ai lavoratori autonomi, a quelli parasubordinati e a soggetti che non sono lavoratori. A volte, tale estensione avviene mediante la semplice equiparazione ai lavoratori subordinati, altre volte, con l’istituzione di nuovi regimi previdenziali.
Non solo la tutela della salute si estende a tutti cittadini; anche la tutela per l’invaliditĂ , vecchiaia e superstiti si estende oramai è soci delle cooperative di lavoro, ai mezzadri, ai coloni, ai coltivatori diretti, agli artigiani.
Lo stesso dicasi per la tutela contro gli infortuni e le malattie professionali, estesa anche alle persone occupate nell’ambito domestico.
La tutela previdenziale si estende familiari partecipanti alle imprese familiari indicati nell’art. 230 bis c.c., e si estende ai familiari dei lavoratori, i quali, pur non lavorando, traggono dal lavoro del capofamiglia l’unico mezzo di sostentamento.
I familiari del lavoratore sono titolari di un autonomo diritto alle prestazioni previdenziali nei casi in cui queste siano previste dalla legge a loro favore.
Quanto alla portata delle prestazioni nessun dubbio esiste per le prestazioni dovute, in caso di morte del lavoratore capofamiglia; ma neanche può dubitarsi per quanto riguarda l’erogazione delle prestazioni sanitarie dovute in caso di malattia o di tubercolosi- queste prestazioni infatti sono destinate alla tutela della salute dei soggetti protetti e corrispondono al principio costituzionale sancito nell’art. 32 Cost.
I familiari del lavoratore sono titolari di un autonomo diritto alle prestazioni previdenziali, poiché l’interesse che è direttamente ed immediatamente tutelato con l’erogazione di quelle prestazioni è l’interesse del familiare protetto.
La tutela previdenziale si estende anche tutti cittadini ultrasessantacinquenni che si trovino in disagiate condizioni economiche.