Il reperimento dei mezzi necessari al raggiungimento dei fini e istituzionali degli enti previdenziali avviene mediante l’imposizione dell’obbligo del pagamento di contributi previdenziali ad alcune categorie di cittadini.

Tenuti al pagamento dei contributi previdenziali sono il datore di lavoro dei soggetti protetti.

Accanto a questi, anche i lavoratori subordinati sono tenuti, almeno per alcune forme di previdenza, al pagamento dei contributi previdenziali. In questi casi responsabile dell’adempimento dell’obbligo contributivo è il datore di lavoro che ha diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore.

Per i lavoratori parasubordinati e a progetto, la contribuzione previdenziale è posta anche a carico dei committenti, mentre per la tutela realizzata a favore dei lavoratori autonomi ed i liberi professionisti sono gli stessi soggetti protetti che contribuiscono alla sua realizzazione.

L’onere di pagamento dei contributi previdenziali, quando è imposto a soggetti diversi da quelli protetti, non ricade solo ed esclusivamente sui datori di lavoro. Anzitutto non sempre ricade sui datori di lavoro dei soggetti protetti, quando, pur essendo imposto un contributo per ogni lavoratore dipendente, non tutti i lavoratori hanno diritto alle prestazioni previdenziali, o quando i contributi imposti ad alcuni datori di lavoro sono destinati a realizzare la tutela previdenziale, o di lavoratori dipendenti da altri imprenditori che esercitano attività diverse, oppure di altre categoria di soggetti protetti.

Ciò avviene con il cosiddetto contributo di solidarietà, imposto ai datori di lavoro dell’industria, al fine di realizzare un miglioramento della tutela di malattia ai lavoratori dell’agricoltura; con il contributo posto a carico del datore di lavoro per finanziare l’assistenza di malattia ai pensionati; con il contributo di fedeltà imposta gestione pensionistica diversa da quella del regime generale gestito dall’INPS per il finanziamento dell’assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti e per il contributo di solidarietà che i datori di lavoro sono tenute a versare, sulle somme versate o destinate al finanziamento di forme volontarie di previdenza integrativa o complementare.

Vi sono casi poi, in cui l’obbligo del pagamento dei contributi previdenziali grava su soggetti che non sono datori di lavoro. Così, le società cooperative e le società, anche di fatto, sono tenute al pagamento dei contributi per i loro soci impiegati nei lavori da esse assunti.

Allo stesso modo la tutela previdenziale dei lavoratori autonomi e in particolar modo quella dei liberi professionisti, si realizza anche con i contributi posti a carico di soggetti che con i soggetti protetti si venga a trovare in relazione occasionali e cioè dei committenti. Tale è la situazione dei clienti dei liberi professionisti.

Contributi previdenziali sono posti a carico degli artigiani, dei commercianti e dei coltivatori diretti anche per quei familiari che lavorino abitualmente dell’impresa artigiana o commerciale o nei fondi e per i familiari viventi a carico. In questi casi, tra il soggetto obbligato a al pagamento dei contributi e il beneficiario delle prestazioni previdenziali intercorre rapporto familiare o un rapporto associativo, sottratto alla disciplina del diritto di lavoro e designato da dottrina come rapporto di lavoro familiare.

Dal 1 gennaio 1996 l’art.2, commi da 26 a 32 della legge n.335 del 1995, ha esteso l’area dei soggetti protetti ricomprendendovi i lavoratori parasubordinati che sostengono in parte l’onere dei contributi previdenziali messo a carico, per una quota, dei loro committenti.

È stata istituita una apposita Gestione separata presso l’INPS per l’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti nei confronti dei soggetti che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo, dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, degli incaricati della vendita a domicilio, dei soggetti che conferiscono prestazioni lavorative nell’ambito di contratti di associazione in partecipazione e dei collaboratori a progetto.

 

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