Tutte le soluzioni possibili del problema della natura giuridica dei contributi previdenziali sono state proposte dalla dottrina: da quella per cui essi dovrebbero essere considerati come un corrispettivo delle prestazioni previdenziali, alla stregua dei premi delle assicurazioni private, fino a quelle che ne hanno sostenuto alla natura di tributo, discutendosi poi se si tratta di tassa, di contributo speciale, di imposta in senso stretto oppure di imposta speciale.

L’opinione secondo la quale i contributi previdenziali sarebbero da considerare come premi di assicurazione, però, deve essere respinta solo tenendo presente l’inesistenza di quel nesso di corrispettività tra contributi e prestazioni previdenziali che ne costituirebbe il presupposto.

Allo stesso modo la configurazione dei contributi previdenziali come parte integrante del salario considera i contributi previdenziali con esclusivo riguardo al rapporto tra lavoratore e datore di lavoro; nulla dice a proposito della natura giuridica dei contributi previdenziali.

Si deve quindi convenire con la dottrina prevalente la quale ritiene che i contributi previdenziali siano tributi imposti dalla legge a favore di un ente pubblico e per la realizzazione di un pubblico interesse.

Le incertezze che sussistono circa l’ulteriore qualificazione dei contributi previdenziali come tasse, come contributi speciali, oppure come imposte, non sono essenziali né rilevanti. Tuttavia l’ulteriore qualificazione è rilevante per una più precisa comprensione del sistema giuridico della previdenza sociale, posto che ad essa corrisponde una diversa concezione della funzione assolta dalla tutela previdenziale.

Da questo punto di vista va innanzitutto respinta l’opinione di chi ritiene che i contributi previdenziali siano figure autonome speciale del tributo; poiché si perviene a tale conclusione solo perché  si è ritenuto impossibile accettare una delle qualificazione tradizionali, essendosi ammessa l’esistenza di una relazione sinallagmatica a tra l’obbligazione contributiva è quella di erogare le prestazioni previdenziali. Poiché nei tributi la corrispettività tra il sacrificio dell’imposizione e il vantaggio che ne deriva ai singoli è normalmente esclusa.

Va anche respinta configurazione dei contributi previdenziali come tasse o come contributi speciali. La caratteristica di ambedue queste figure di tributi sta in ciò che il fondamento della loro imposizione risiede nell’esplicazione di un’attività pubblica dalla quale l’obbligato riceve un vantaggio specifico, distinto e diverso da quello di cui tutta la collettività gode. Accogliendo una di queste configurazioni berrebbe esclusa quella particolare coincidenza tra interesse pubblico e interesse dei soggetti protetti.

 

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