La relazione intercorrente tra prestazioni e contributi previdenziali

Per una critica di tale concezione basta guardare come, per relazione di sinallagmaticità si deve intendere quella intercorrente tra le obbligazioni derivanti dai contratti detti a prestazioni corrispettive, nei quali le parti realizzare i propri interessi subordinandoli reciprocamente.

Qualora il contemperamento degli interessi non possa aver luogo non c’è ragione di parlare di corrispettività. Questa affermazione esclude che nel sistema previdenziale l’obbligazione di versare contributi e quella di erogare prestazioni previdenziali possano essere configurate come obbligazioni corrispettive. Ciò in funzione del fatto che tali obbligazioni sono imposte unicamente e immediatamente per la soddisfazione di un interesse pubblico. Esse non realizzano la composizione del conflitto d’interessi tre soggetti obbligati, ma sono destinato a soddisfare un interesse da questi diverso e ad essi superiore: quello pubblico.

In realtà un nesso tra le due obbligazioni sussiste, ma è una relazione di strumentalità. I contributi previdenziali hanno natura di tributo e sono imposti per reperire i mezzi necessari al soddisfacimento dell’interesse a pubblico connesso alla realizzazione della tutela previdenziale.

Il principio dell’automaticità delle prestazioni

L’inesistenza di una corrispettività tra contributi e prestazioni previdenziali è confermata dal principio dell’automaticità delle prestazioni. Tale principio sta a significare che le prestazioni previdenziali non vengono erogate in funzione del versamento dei contributi previdenziali, a differenza di quanto avviene, nell’assicurazione privata, per le prestazioni dell’assicuratore e il premio (art.1901 c.c.).

Manca nelle c.d. assicurazioni sociali quella corrispettività che è caratteristica delle assicurazioni private.

Con l’evoluzione del sistema previdenziale, il principio dell’automaticità delle prestazioni ha attualmente trovato una porzione pressoché completa. Per lungo tempo il principio dell’automaticità delle prestazioni non aveva trovato attuazione.

Quel principio è ormai esteso anche alla tutela per la vecchiaia, invalidità e superstiti. Ciò perché la legge, da un lato, ha disposto che il requisito di contribuzione si debba intendere verificato anche quando i contributi non siano stati versati, ma risultino dovuti nel limite della prescrizione e, dall’altro, ha previsto che i periodi non coperti da contribuzione siano considerati utili anche ai fini della determinazione della misura delle pensioni.

Quando il principio dell’automaticità delle prestazioni trova attuazione ancora soltanto parziale, sussiste l’obbligo dell’ente previdenziale di impedire la decorrenza della prescrizione. Tale obbligo sussiste quantomeno nei confronti del lavoratore che abbia denunciato l’omissione contributiva.

Ove la prescrizione sia maturata, l’adempimento dell’obbligo contributivo continua a condizionare l’erogazione delle prestazioni previdenziali.

Non per questo, però, si può continuare a parlare di corrispettività tra contributi e quest’ultime. In realtà, il pagamento dei contributi previdenziali costituisce un elemento della fattispecie, dal completamento della quale deriva come effetto giuridico il sorgere del diritto alle prestazioni previdenziali. Esso assume una funzione sostanzialmente diversa da quella del corrispettivo del premio dell’assicurazione privata.

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