Se si tiene conto del significato dell’intervento dello Stato nel sistema della previdenza sociale, i contributi previdenziali possono essere configurati come imposte.

Le imposte sono le prestazioni pecuniarie che un ente pubblico ha il diritto di esigere in virtĂą della sua potestĂ  di imperio, nella misura nei modi stabiliti dalla legge, allo scopo di reperire mezzi necessari allo svolgimento della sua attivitĂ . Presupposto dell’imposta è esclusivamente la soggezione alla potestĂ  dello stato, mentre l’impiego che l’ente pubblico fa del ricavo dell’imposizione, in base a norme estranee al rapporto tributario, non ha alcuna influenza sull’origine e sull’estensione dell’obbligo contributivo.

La funzione dei contributi previdenziali e è quella di fornire agli enti previdenziali i mezzi necessari alla realizzazione dai compiti loro affidati dalla legge per la soddisfazione immediata di un interesse pubblico.

Né il presupposto dell’obbligazione contributiva può essere individuato nella traslazione del rischio professionale. Obbligati al pagamento dei contributi possono essere gli stessi soggetti che beneficiano della tutela previdenziale; mentre, quando lo sono altri soggetti, tra questi soggetti protetti intercorrono rapporti a volte diversi da quelli di lavoro subordinato e cioè rapporti associativi, di lavoro autonomo o addirittura familiari. Il trasferimento del rischio professionale all’imprenditore non può fornire il criterio per individuare il presupposto dell’imposizione contributiva, proprio perché giustificato e strettamente connesso con la subordinazione che è tipica del rapporto di lavoro subordinato.

In realtà, l’obbligo contributivo è giuridicamente indipendente sia dall’effettiva erogazione delle prestazioni previdenziali, sia dal vantaggio che i soggetti obbligati potrebbero trarre dalla realizzazione della tutela previdenziale. I contributi previdenziali sono dovuti esclusivamente in vista della realizzazione di un interesse pubblico e hanno la funzione di fornire mezzi necessari agli enti che con la loro attività devono soddisfare questi interessi. Il gettito dei contributi è destinato alla corresponsione indifferenziata delle prestazioni a chi si viene a trovare nelle condizioni previste dalla legge per averne diritto.

La validità di questa impostazione risulta confermata dalla possibilità di qualificare i contributi previdenziali come imposte speciali; come quei contributi cioè che colpiscono solo determinate categorie o gruppi di persone e il cui provento ha una particolare destinazione, alla quale i soggetti obbligati possono avere un particolare interesse senza, però, che l’obbligazione tributaria sia commisurata al vantaggio del contribuente.

 

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