Soggetti tenuti alla collazione sono esclusivamente i legittimari coeredi, coniuge e figli, purché abbiano che accettato l’eredità.

Il legittimario pretermesso è tenuto alla collazione se e in quanto abbia esperito l’azione di riduzione conseguendo la qualità di erede.

Ugualmente, il discendente che succede al legittimario per rappresentazione deve conferire le donazioni ricevute dal rappresentato 740cc.

Donazioni soggette alla collazione

I coeredi devono conferire in collazione sia le donazioni dirette che indirette ( esempio, pagamento di debiti del legittimario da parte del defunto).

Invece, i beni esclusi dalla collazione sono:

– le spese di mantenimento e di educazione

– le spese sostenute per malattia, abbigliamento e nozze

– le liberalità fatte in occasione di servizi resi o in conformità agli usi

– le spese per il corredo nuziale e le nozze

– quelle per l’istruzione artistica o professionale. Mentre sono soggette a collazione le spese per l’avvio di un’attività commerciale 741cc.

– ciò che è conseguito per effetto di società contratte senza frode tra defunto ed erede

– la cosa perita per causa non imputabile al donatario non è soggetta a collazione 742cc.

I frutti delle cose o gli interessi delle somme soggette a collazione sono dovuti solo a partire dal giorno dell’apertura della successione

I beni soggetti a collazione 737cc, se oggetto della donazione, sono :

collazione di beni immobili

= la collazione si può fare in natura, conferendo il bene nell’asse ereditario, trasferendo la proprietà alla comunione ereditaria.  La scelta della collazione si configura come obbligazione alternativa 1285 cc,. La scelta è irrevocabile     dopo la su a comunicazione ai coeredi 1286/2c e deve essere fatta per iscritto con onere di  trascrizione 2645 cc. Effettuato il conferimento in natura, la proprietà del bene passa alla comunione ereditaria con effetto dall’apertura della successione. Si decade dalla facoltà di scelta se non lo si esercita nel termine fissato dal giudice 1287/1c;

– = oppure, la collazione si può fare per imputazione, imputando il valore del bene al tempo dell’apertura del testamento, soprattutto se il bene sia stato alienato o ipotecato.

Il conferimento per imputazione comporta il conteggio, in debito, nella quota del conferente con relativo diritto di prelievo degli altri coeredi di beni di eguale valore al conferimento.  Qualora il valore imputato eccede la quota di legittima si corrisponde in denaro agli altri l’eccedenza di valore.

Il valore imputato è quello effettivo del bene nello stato in cui si trova, decurtati i miglioramenti apportati prima dell’apertura della successione, nonché, le spese straordinarie conservative del bene. Il legittimario risponde del deterioramento o perdita del bene per negligenza 748/3c.

– collazione di beni mobili

= (o beni mobili già venduti) la collazione si fa per imputazione 750/1c, invece di consegnare il bene si darà la cifra in denaro corrispondente al valore della cosa al momento dell’apertura della successione (titoli di borsa, merci, etc);

– collazione di denaro

= gli altri coeredi hanno diritto a prelevare la quantità di denaro che si trova nell’eredità prima di procedere alla divisione in proporzione delle quote.

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