Collazione/Riduzione

Per operare la divisione si deve ricostruire l’asse ereditario, quindi i figli legittimi e naturali, i loro discendenti legittimi e naturali e il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati (art. 737). Si presume, infatti, che le donazioni avvenute quando il de cuius era ancora in vita siano state fatte come anticipo della legittima, quindi risulta necessaria una riunione dei beni che permetta di tutelare gli eredi dai figli, dai discendenti e dal coniuge. La riduzione, al contrario della collazione, è posta a tutela dei legittimari. Non sono assoggettare a collocazione le donazioni di modico valore effettuate dal coniuge (art. 738).

Usucapione

I beni della comunione ereditaria possono essere usucapiti. Perché questo possa avvenire, tuttavia, il possesso deve essere esclusivo e pubblico e il coerede deve aver fatto un uso inconciliabile con l’uso altrui.

Trust testamentario

Attualmente il problema della fiducia in ambito successorio non è più limitato soltanto alla volontà testamentaria, ma di esso si occupa anche la legge. In particolare il 1 gennaio 1992 è entrata in vigore una legge (n. 364 del 1989) di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja (1 luglio 1985) relativa alla legge sui trusts ed al loro riconoscimento.

Gli articoli cardine di tale legge sono:

  • art 2 co. 1: per trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente, qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico.

La particolarità di questa disciplina sta nel fatto che il legislatore dell’Aja ha voluto abbracciare la possibilità che il trust si istituisca anche per atto mortis causa.

  • art. 2 co. 2: le caratteristiche del trustsono le seguenti:
    • i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee.
    • i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un’altra persona per suo conto.
    • il trustee deve amministrare, gestire e disporre i beni secondo i termini del trust e della legge.

La normativa assicura una tutela reale contro il trustee, nel caso in cui questo violi del trust.

  • art 15: il legislatore precisa che, al fine di circoscrivere l’utilizzo fraudolento dell’istituto del trust, la Convenzione non potrà ostacolare la normale applicazione delle norme in un certo numero di materie, tra le quali individuiamo anche quelle in tema di testamenti e di devoluzione dei beni successori.
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