Qualora il de cuius intenda che sia controllata la corretta attuazione delle proprie volontà, può nominare con il proprio testamento uno o più esecutori testamentari(700/1cc) anche nella persona di un erede o di un legatario di sua particolare fiducia 703/1(disposizione a contenuto non patrimoniale).

Mentre un incarico conferito fuori dal testamento si configura quale mandato connesso alla morte purché non importi la disposizione di diritti successori e, comunque, l’accettazione o accordo deve avvenire ante morte del mandante(de cuius).

L’esecutore testamentario non è un rappresentante del defunto poiché la morte estingue la capacità giuridica della persona, e non lo è per l’erede, poiché l’esecutore ha poteri autonomi al fine di assicurare l’esecuzione delle disposizioni testamentarie. Inoltre, l’esecutore è figura diversa dal curatore dell’eredità giacente che deve provvedere alla gestione del patrimonio in attesa dell’accettazione del chiamato.

La dichiarazione di accettazione di esecutore deve essere scritta, incondizionata e senza termine resa a pena di nullità nella cancelleria della pretura, e annotata nel registro delle successioni

 

Compiti dell’esecutore testamentario:

– egli dovrà amministrare la massa ereditaria per non più di un anno, rinnovabile 703/3c;

– provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, ed adempiere agli oneri testamentari 647cc;

– se, l’esecutore non è erede o legatario, può essere autorizzato dal de cuius alla divisione ereditaria;

– l’amministrazione avviene a nome dell’esecutore 703/2, ma gli effetti ricadono tutti nella sfera patrimoniale dell’erede;

– può essere autorizzato dall’autorità giudiziaria alla vendita dei beni per l’adempimento dei debiti di gestione e dell’eredità;

Comunque, anche il chiamato che non abbia accettato può compiere atti conservativi del patrimonio pur in presenza dell’esecutore testamentario, 707/1c. Nonché, entrambi hanno la legittimazione processuale attiva disgiuntiva per le azioni a difesa dell’eredità. Nonché, entrambi hanno la legittimazione processuale passiva congiuntiva per le azioni dell’eredità, cioè le azioni vanno proposte verso entrambi, 704cc.

Al termine della gestione L’esecutore consegna i beni all’erede o legittimato, rendendo il conto della gestione. Le spese della gestione sono a carico dell’eredità, 712cc.

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