Rimborsi a soggetti non residenti

Obiettivo della modifica è stato quello di semplificare la procedura con cui un soggetto passivo stabilito in uno Stato comunitario possa ottenere il rimborso dell’imposta assolta per acquisti di beni e servizi in uno Stato diverso da quello di residenza: questa semplificazione si sostanzia nel fatto che la richiesta di rimborso avviene ora con istanza presentata alla propria amministrazione fiscale.

 

Rimborsi a soggetti passivi identificati a fini IVA in Italia

Con il 38-bis1 in vigore dal 2010, recependo le disposizioni UE, è stato messo a disposizione degli operatori nazionali un apposito portale elettronico per procedere alla richiesta dell’imposta assolta in altri paesi UE. il soggetto passivo residente in Italia  e ivi operante invia la domanda di rimborso direttamente all’AE a condizione che il richiedente sia un soggetto in attività e non deve avere pro-rata di indetraibilità totale; oltre ciò nel Paese del rimborso non ci deve essere una sua stabile organizzazione e non deve aver fatto operazioni attive, tranne “prestazioni non imponibili” di trasporto e di servizi accessori e prestazioni di servizi e cessioni di beni per cui debitore dell’imposta è il committente o cessionario. Il Paese del rimborso procede al rimborso entro 4 mesi e l’integrazione dei documenti può esser chiesta una sola volta. L’inoltro della domanda di rimborso all’amministrazione straniera viene rifiutata dall’AE se il soggetto non abbia svolto attività di impresa, arte, professione o abbia fatto solo operazioni esenti o non soggette o si sia avvalso del regime dei contribuenti minimi o si sia avvalso di regime speciale per produttori agricoli. Ammesso ricorso a Comm. tributaria provinciale.

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