Il TUIR indica che i soggetti passivi dell’IRPEF sono le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato. Quindi ai fini dell’applicazione dell’imposta è di fondamentale importanza il rapporto fattuale con il territorio dello Stato. La distinzione principale tra i soggetti residenti e quelli non residenti sta nel fatto che nei confronti dei primi si applica il principio della commisurazione dell’imposta all’ammontare complessivo dei redditi ovunque prodotti nel mondo {principio dello tassazione del cd. reddito mondiale), mentre per i secondi l’imposta sarĂ  applicata ai soli redditi prodotti nel territorio dello Stato.

Queste soluzioni normative sono adottate ance nella disciplina dell’IRES; corrispondono a quelle che di solito vengono adottate anche negli ordinamenti stranieri; e possono dar vita al fenomeno della cd. doppia imposizione internazionale di uno stesso reddito (una volta da parte dello Stato nel quale viene prodotto, e una seconda volta nello Stato di residenza del soggetto).

In merito, il nostro ordinamento consente ai residenti di detrarre dall’IRPEF le imposte pagate allo Stato estero (ad esempio se il reddito estero è pari al 30 % del reddito complessivo, in tal caso l’imposta pagata allo Stato estero sarĂ  detraibile da quella dovuta allo Stato italiano solo nel limite del 30% di quest’ultima; mentre rimarrĂ  a carico del contribuente la parte dell’imposta estera che superi tali limiti).

Per quanto riguarda il concetto di residenza, la legge tributaria prevede che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza secondo quanto previsto dal codice civile. Quindi, mentre il ce. identifica la residenza nel luogo in cui la persona di fatto ha la sua dimora abituale, la legge tributaria da un lato attribuisce importanza fondamentale, ai fini della residenza, all’iscrizione anagrafica; dall’altro lato equipara il domicilio (la sede degli affari) alla residenza.

Inoltre è stata introdotta una sostanziale inversione dell’onere della prova nei casi di trasferimento della residenza da parte dei cittadini italiani in Stati con regimi fiscali privilegiati (cd. paradisi fiscali). Pertanto, è previsto in questi casi che i cittadini italiani continuano a considerarsi residenti nel territorio dello Stato salvo prova contraria. Ed è quindi posta a carico del contribuente dimostrare l’effettivo trasferimento di residenza nei suddetti Stati a fiscalitĂ  privilegiata.

Altra questione da affrontare è quella relativa all’applicazione dell’IRPEF sui redditi familiari. Inizialmente la disciplina dell’IRPEF prevedeva l’istituto del cd. cumulo dei redditi. Esso comportava che l’imposta doveva essere commisurata all’ammontare complessivo dei redditi degli appartenenti ad una stessa famiglia.

Ma questa regola fu dichiarata costituzionalmente illegittima nel ’76, perchĂ© penalizzava le famiglie legittime (soggette al cumulo) rispetto alle unioni di fatto (non soggette al cumulo). Da quel momento in poi, l’ordinamento italiano è rimasto fondato sull’opposta regola della tassazione distinta dei redditi dei singoli componenti della famiglia, nonostante i reiterati inviti della Corte Costituzionale ad adottare soluzioni normative (in particolar modo il criterio del cd. quoziente familiare), al fine di risolvere l’attuale penalizzazione delle famiglie monoreddito. Quest’ultima esigenza viene anche se solo parzialmente soddisfatta attraverso le deduzioni per i familiari a carico.

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