Le prestazioni previdenziali sono determinate dalla legge, in relazione ad ogni singolo evento protetto.

Le prestazioni possono essere:

A) sanitarie, quando hanno ad oggetto l’assistenza medico- chirurgica, le prestazioni ambulatoriali, i ricoveri in case di cura, la somministrazione di medicinali. La funzione di questo tipo di prestazioni è quella di soddisfare il bisogno di cure, quella di reintegrare le perdute o menomate energie di lavoro dei soggetti protetti, realizzando così l’interesse privato piĂą interesse pubblico generale.

Le prestazioni sanitarie hanno costituito per i soggetti non solo un diritto, ma anche un dovere o un onere.

L’infortunato sul lavoro che, senza giustificato motivo, rifiuti di sottoporsi alle cure mediche ritenute necessarie dall’istituto erogatore ai fini del recupero dell’attitudine al lavoro o non le avesse eseguite, avrebbe perso il diritto all’indennitĂ  pecuniarie. L’infortunato sul lavoro il quale i rifiuti di sottoporsi alle cure utili per la restaurazione delle capacitĂ  lavorative, avrebbe subito una riduzione della rendita di inabilitĂ .

Diversamente accade per la tutela per l’invaliditĂ , vecchiaia ed i superstiti. Qui, nei casi in cui si fosse potuto evitare o ritardare ad un soggetto protetto di rimanere invalido ovvero si fosse potuto eliminare o ritardare l’invaliditĂ  giĂ  accertata, l’ente previdenziale non può imporre tale cura soggetto protetto. In caso di rifiuto, non si ha piĂą la soppressione o la riduzione delle prestazioni economiche.

B) economiche quando consistono nell’erogazione di denaro; esse soddisfano l’interesse pubblico generale all’eliminazione di determinate situazioni di bisogno. Esse non possono essere cedute e sono limitatamente impignorabili, insequestrabili e indisponibili, appunto perchĂ© sulla loro destinazione al perseguimento di interesse pubblico non possono prevalere interessi individuali e nemmeno l’interesse del soggetto diretto. Predire 100 è stata dichiarata impugnabile soltanto la quota della pensione destinata ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita.

Tanto le prestazioni economiche e quelle sanitarie assolvono a loro funzioni soddisfare, insieme con interesse del soggetto protetto, anche uno pubblico.