Quando obbligato al versamento della contribuzione previdenziale è il datore di lavoro, e egli è responsabile anche per la quota che la legge pone a carico del lavoratore ( art. 2115, 2 comma cc). Il datore di lavoro ha diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore ( art. 2115 , 2 comma cc).

L’omessa o irregolare contribuzione previdenziale può dar luogo ad una responsabilità penale e civile e amministrativa del datore di lavoro.

L’omesso o irregolare versamento dei contributi previdenziali è stato lungo considerato dalla legge come reato e come una contravvenzione. È punito con l’ammenda per la quale però era ammessa l’oblazione.

Successivamente però sono state abolite le sanzioni penali sostituendole con quelle amministrative (cosiddetta depenalizzazione).

Sono ancora previste sanzioni penali per il datore di lavoro quando l’evasione contributiva e quantitativamente rilevante a condizione non solo che l’evasione sia determinata dalla omessa o irregolare tenuta delle scritture ( libro paga,) Ma sia anche qualificata dal dolo specifico.

Le sanzioni amministrative possono essere annullate, o ridotte, nei casi in cui il ritardo dell’adempimento del datore di lavoro sia limitato nel tempo.

La legge prevede infine, ulteriori sanzioni, cosiddette civili.

Oltre contributi non versati sono dovuti, eccezionalmente e in presenza di determinate situazioni, gli interessi legali, ma di norma è dovuta una “somma aggiuntiva” il cui ammontare varia a seconda che si tratti di mera omissione contributiva (mancato o tardivo pagamento di contributi in presenza di registrazioni e documentazione aziendale regolarmente tenute) ovvero di evasione contributiva ( e conseguente ad omessa o infedele registrazione). Nel primo caso non può superare il 40% dell’ammontare dei contributi omessi; nel secondo caso l’ammontare massimo complessivo delle sanzioni è pari al 60%.

La sanzione della ” somma aggiuntiva” è dovuta nella misura massima del 40% anche nel caso di evasione ove il datore di lavoro denunci spontaneamente inadempimento contributivo e provveda a versare contributi dovuti entro 30 giorni dalla denuncia.

Le sanzioni civili possono essere ridotte sino alla misura degli interessi legali, nel caso di oggettive, gravi incertezze relative all’esistenza dell’obbligo contributivo nonché nel caso di aziende in crisi.

Si ritiene che la sanzione della somma aggiuntiva è abbia natura di sanzione civile e costituisca il risarcimento del danno liquidato dalla legge in misura diversificata a seconda del ritardo del pagamento e a seconda che la evasione contributiva derivi o meno dalla mancata esecuzione delle registrazioni o denunce obbligatorie o da registrazioni non conformi al vero.

Sanzioni amministrative sono previste per la violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi accessori che hanno lo scopo di fornire al lavoratore l’indicazione della retribuzione denunciata e assoggettata a contribuzione previdenziale e di fornire agli enti previdenziali gli elementi per accertare l’esistenza dell’obbligo contributivo e l’ammontare dei contributi dovuti e delle retribuzioni individuali.

 

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