La realizzazione della tutela per l’invalidità è limitata, nel senso che il diritto alle prestazioni previdenziali è condizionato al verificarsi di un evento protetto e all’esistenza di requisiti di contribuzione e di assicurazione.
La legge infatti richiede che siano passati almeno 5 anni dalla data in cui è sorta l’obbligazione contributiva, con un minimo di 3 anni di contribuzione nell’ultimo quinquennio precedente alla data di pensionamento.
Si richiede poi che per il diritto alla pensione di anzianità si abbiano almeno 35 anni di contribuzioni – con almeno 57 anni; oppure 40 anni di contribuzioni indipendentemente dall’età.
Fino al 2007 la legge ha aveva previsto che la pensione di anzianità si conseguisse fermi i 35 anni di contributi ad un età inferiore o con 40 anni di contributi indipendentemente dall’età.
Per contro la legge ha però previsto che la pensione si consegue:
se liquidata con il sistema retributivo, quando sono stati maturati 40 anni di contribuzione; o se possiede almeno 35 anni di contribuzioni se supera i 60 anni di età nel 2008 e nel 2009;altrimenti il limite è alzato a 61 fino al 2013.
Se liquidata con sistema contributivo invece, quando sono maturati 40 anni di contribuzioni; o se ha raggiunto 35 anni di contributi quando raggiunge 60 anni per le donne o 65 anni per gli uomini.
Peraltro per i lavoratori i cui trattamenti sono liquidati solo con il sistema contributivo, le pensioni sono state sostituite da una unica prestazione denominata “pensione di vecchiaia”, conseguibile:
fino al 2007 → tra i 57 e i 65 anni di età
dal 2008 invece → al raggiungimento di 60 anni per le donne e 65 pe gli uomini ( con anzianità retributiva di almeno 5 anni).
In alternativa è riconosciuta al raggiungimento di una anzianità contributiva non inferiore ha 40 anni a prescindere dall’età.
Infine sempre nel 2008 e 2009 , quella pensione si consegue con 35 anni di contributi(se ha 60 anni); mentre nel 2010 con 61 anni di età.
Il diritto invece alla pensione dei superstiti è subordinato alle condizioni di assicurazione e di contribuzione previste per le prestazioni di invalidità o al versamento di almeno 15 annoi di contribuzione.
Ma mentre prima tali requisiti trovavano spiegazione in una struttura assicurativa della tutela previdenziale , oggi invece si spiega in funzione della esigenza di garantire un minimo di economicità alla gestione di un servizio pubblico.
Va ricordato naturalmente che a agli effetti diu tali requisiti vi sono provvidenze speciali ed eccezioni.
Contribuzione figurativa e contribuzione volontaria
Va tenuto conto pii che i requisiti di contribuzione assicurazione si possono realizzare anche senza che vi sia stato un versamento di contributi da parte del datore di lavoro.
La legge dispone che in casi in cui il rapporto di lavoro rimane sospeso (malattia, infortunio, maternità etc) contributi figurativi possono essere accreditati d’ufficio o su domanda dell’interessato.-
Questi contributi sono dati anche durante i periodi di disoccupazione e di ricovero a seguito di: tubercolosi,aspettative per funzioni pubbliche o cariche sindacali, causa di persecuzione politica o razziale. Oggi la disciplina dettata dalla L. 155 /81 è stata ridisciplinata con L.355/95 che ha introdotto disposizioni di immediata a attuazione in tema di contribuzione figurativa per maternità.
Poi vi sono state le modifiche introdotte dalla D.Lgs 278 /98 (ha alzato i i periodi di contribuzione figurativa per malattia e infortunio sul lavoro) e dalla L. 53 /2000 (estende la copertura da contribuzione figurativa anche per i periodi di gestione facoltativa in favore della lavoratrice madre (figlio da 3 a 8 anni), con possibilità di avvalersi della contribuzione da riscatto).
Poi in attuazione dell’ art 15 L.53/00 è stato emanato il testo unico delle, disp legisl imìn materia di sostegno della maternità.
La contribuzione figurativa è stata estesa ai permessi in favore dei genitori con figli portatori di handicap gravi.
Una particolare forma è stata poi data ai centralinisti non vedenti inclusi in det elenchi, ma oggi estesa a tutti i lavoratori non vedenti. Si assegna infatti al centralinista non vedente, 4 mesi di contribuzione figurativa utili ai soli fini del diritto. alla pensione e alla anzianità contributiva.
Analoga tutela per i sordomuti e gli invalidi oltre al 74% in ragione di 2 mesi di contributi figurativi per ogni hanno di lavoro svolto e fino ad un max di 5 anni.
Inoltre la legge consente l’accredito dei contributi omessi, ponendone l’ammontare a carico della gestione dell’invalidità,vecchiaia e superstiti. Così anche in tali casi i lavoratori possono realizzare i requisiti di contribuzione e di assicurazione,se sia mancato l’effettivo versamento dei contributi previdenziali.
Dall’altra parte il lavoratore una volta estinto il rapporto è autorizzato a proseguire il versamento volontario dei contributi, che così sono considerati utili sia ai fini del diritto e sia per il calcolo dell’ammontare delle pensioni.
Tale contribuzione volontaria è autorizzata anche nella disciplina del lavoro intermittente quando il lavoratore voglia integrare i contributi obbligatori versati con riguardo ai periodi nei quali ha ottenuto una contribuzione più bassa o ha avuto una indennità di disponibilità.
La corte ha dichiarato l’illegittimità cost dell’art 3 L.297/82 nella parte in cui faceva derivare dalla contribuzione volontaria una diminuzione,e non un incremento della trattamento pensionistico spettante. La corte ha affermato il principio per cui nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo,l’ulteriore contribuzione è destinata a incrementare il livello di pensione già consolidato. Ha dichiarato infine l’illegittimità dell’art 14 L.153/69,nella parte in cui prevedeva un criterio di calcolo della pensione che ne diminuisce l’importo.
Il principio dell’automaticità delle prestazioni
Dall’altra parte il rilievo dato ai requisiti della contribuzione è stato mitigato con l’introduzione del principio di automaticità delle prestazioni anche nelle tutela per l’invalidità,vecchiaia e superstiti.
La legge ha disposto che il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia,invalidità e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati .
Altra garanzia è data per il caso in cui il datore sia assoggettato a procedure concorsuali. La legge consente al lavoratore di chiedere che quei contributi siano considerati utili a tutti gli effetti.
,attribuendo all’istituto previdenziale azione di regresso verso il datore per un importo corrispondente alla liquidazione.
Il principio dell’automaticità delle prestazioni non trova invece applicazione rispetto al lavoro autonomo.
La parzialità con cui il principio. di automaticità ha travato attuazione sta in cio che non è assegnata rilevanza a tutti i contributi non versati, ma solo a quelli che non siano prescritti. Questi però sono esigibili all’INPS, dato che la nuova disciplina suìi limita a trasferire all’ente il rischio dell’inadempimento del datore.
Così si deve ritenere che l’ente previdenziali sia tenuto ad impedire tale prescrizione e che ne risponda nei confronti del soggetto protetto, almeno se questo attua denuncia.
Del resto la legge impone all’INPS anche l’obbligo di inviare a ogni lavoratore un estratto conto contente l’indicazione della retribuzione denunciata dal datore, consentendo così un controllo costante.