Funzione previdenziale e obiettivi di politica economica
Il sistema di finanziamento della previdenza sociale è stato modificato con i provvedimenti legislativi che hanno predisposto la fiscalizzazione degli oneri e sociali e gli sgravi contributivi e per le imprese industriali che utilizzano effettivamente lavoratori nel Mezzogiorno.
A questi provvedimenti, se ne sono succeduti numerosi altri.
Attualmente, la fiscalizzazione degli oneri sociali è diventata strutturale e cioè definitiva, mentre il regime degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno è stato sostituito.
Per effetto della fiscalizzazione, i datori di lavoro, e a volte anche lavoratori sono, ed erano, esonerati dall’obbligo del versamento di alcuni o di una parte di alcuni contributi previdenziali, mentre l’onere corrispondente è, ed era, assunto dallo Stato.
Si deve escludere che tutti questi provvedimenti concorrano a realizzare la logica della sicurezza sociale. Essi sono esclusivamente destinati al perseguimento di finalità di politica economica e tendono ad incrementare la competitività delle imprese e i livelli occupazionali.
Sia il godimento degli sgravi contributivi sia quello dei benefici della fiscalizzazione sono stati condizionati alla cosiddetta clausola sociale e, cioè, all’erogazione ai dipendenti di un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali del settore.
Agli obiettivi di politica economica si è aggiunto quello di garantire ai lavoratori un trattamento economico e normativo adeguato ed è stata perseguita una politica di sostegno all’azione sindacale che, tuttavia, potrebbe costituire una alterazione della libera concorrenza contrastante con le regole dell’Unione Europea.
La contribuzione figurativa
La contribuzione figurativa può essere riconosciuta, a seconda dei casi, d’ufficio o su domanda dell’interessato.
Quando il rapporto di lavoro rimane sospeso per effetto di determinati eventi (malattia, disoccupazione), e nei casi di persecuzione politico razziale, la legge dispone che quei periodi si considerino come periodi di contribuzione ai fini del diritto alle prestazioni previdenziali e della determinazione della loro misura.
In quei casi infatti, la sostituzione del finanziamento pubblico alla contribuzione posta a carico dei datori e dei prestatori di lavoro costituisce una precisa attuazione del principio della solidarietà, in quanto tende ad evitare che i soggetti protetti subiscano un pregiudizio per quanto attiene al futuro godimento delle prestazioni previdenziali.
Sempre allo stesso fine, la legge consente per i non vedenti adibiti alle mansioni di centralinisti telefonici, nonché per i sordomuti e gli invalidi oltre 74%, l’accredito su richiesta dell’interessato di due mesi di contributi figurativi per ogni anno di lavoro effettivo, sino ad un massimo di cinque anni.
Il problema è quello di sapere se i mezzi necessari alla realizzazione della tutela previdenziale, una volta che destinata esclusivamente a realizzare un interesse pubblico generale, debbano essere reperiti mediante l’imposizione di contributi esclusivamente ad alcune categorie di cittadini.
Quest’ultima è la soluzione realizzata per la gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, per il Servizio sanitario nazionale e per la gestione dei diversi fondi con finalità assistenziali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, coerentemente al principio secondo il quale al raggiungimento di un fine pubblico deve provvedere tutta la collettività.