La realizzazione della tutela previdenziale è compito dello Stato.

L’erogazione delle prestazioni previdenziali è affidata ad enti detti appunto previdenziali, i quali reperiscono i mezzi necessari per la realizzazione del loro fine istituzionale dalla contribuzione obbligatoria posta a carico dei soggetti protetti, di soggetti che si trovano con questi ultimi in determinati rapporti, e dal concorso dello Stato.

I soggetti che intervengono nella realizzazione della tutela previdenziale sono:

– lo stato

– gli enti previdenziali

– i soggetti tenuti al pagamento dei contributi

– i soggetti protetti aventi diritto come tali alle prestazioni previdenziali.

La dottrina tradizionale definiva la posizione dei soggetti interessati alla realizzazione della tutela previdenza usando l’espressione di “assicurato”, “assicurante” e “assicuratore” o a volte di “lavoratore”, “datore di lavoro” ed “ente gestore delle assicurazioni sociali”. L’uso di tali espressioni sembra improprio; infatti nella misura in cui resta fedele alla nomenclatura del rapporto di assicurazione privata, non corrisponde all’attuale spirito e alla struttura del sistema giuridico della previdenza sociale.

Una terminologia che faccia riferimento al rapporto di lavoro subordinato deve ritenersi inadeguata a descrivere il fenomeno previdenziale. Questo infatti ormai ricomprende anche la tutela dei liberi professionisti, degli artigiani, commercianti e degli imprenditori agricoli, dei lavoratori parasubordinati, dei familiari che pure non sono lavoratori, delle casalinghe, nonché la tutela dei cittadini ultra sessantacinquenni che si trovino in disagiate condizioni economiche.

Il sistema giuridico della previdenza sociale deve essere inteso come l’insieme dei vari rapporti intercorrenti tra soggetti comunque partecipano alla realizzazione della tutela previdenziale e cioè: del rapporto intercorrente tra lo Stato e l’istituto previdenziale, tra lo Stato e il beneficiario delle prestazioni previdenziali; nonché del rapporto intercorrente tra quest’ultimo e l’istituto previdenziale e di quello che intercorre tra l’istituto e l’obbligato al pagamento dei contributi previdenziali.

Il rapporto sul quale si incardina tutto il sistema però è quello intercorrente tra l’istituto e i soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali. Tale rapporto può ben essere definito come il rapporto giuridico previdenziale.

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