Lo Stato interviene nella realizzazione della tutela previdenziale attraverso gli enti previdenziali.

L’interesse dei soggetti protetti alla effettiva realizzazione della tutela previdenziale trova soddisfazione anzitutto nel rapporto che intercorre tra tali soggetti e lo Stato, il quale, in base all’art. 38 Cost. è tenuto a garantire la realizzazione di quella tutela.

Tale articolo impone un vincolo al legislatore per quanto riguarda le forme di tutela già realizzate, nel senso che dovrebbe ritenersi in contrasto con la Costituzione ogni provvedimento legislativo che preveda l’abolizione di ogni forma dell’attuale tutela previdenziale.

In questo rapporto è da ravvisare la matrice del rapporto giuridico previdenziale nel quale trova definitiva realizzazione anche l’interesse individuale dei soggetti protetti.

Ne deriva che rapporto intercorrente tra lo Stato e gli enti previdenziali tenuti ad erogare quelle prestazioni si trova in una relazione di strumentalità rispetto al rapporto giuridico previdenziale, in quanto costituisce un mezzo al fine della realizzazione della tutela previdenziale.

Infine, il rapporto contributivo alcune volte coincide, ma più spesso deriva, dal rapporto intercorrente tra i soggetti obbligati al pagamento dei contributi previdenziali e lo Stato, unico titolare del potere di imposizione.

I rapporti nei quali interviene lo Stato non solo non sono estranei rispetto al meccanismo previdenziale, ma sono anche indicativi della funzione di questi.

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