Parente prossimo del diritto del lavoro è il diritto della previdenza sociale, che concerne quel vasto complesso di istituti destinati a realizzare finalità di solidarietà sociale. L’intreccio di tale disciplina con il diritto del lavoro è massimo, in quanto il tradizionale beneficiario degli istituti previdenziale è il lavoratore subordinato.

Attorno a tale figura si radicano due classici rapporti, nei quali si sostanziano gli istituti in discorso:

  • il rapporto contributivo, finalizzato al finanziamento del sistema previdenziale attraverso l’imposizione di obblighi contributivi sui datori di lavoro dipendente.
  • il rapporto previdenziale, che sorge fra il lavoratore beneficiario e l’ente tenuto all’erogazione delle prestazioni economiche.

Le principali forme previdenziali sono:

  • gli istituti di carattere pensionistico, previsti a tutela della vecchiaia ed entro certi limiti dell’anzianità lavorativa.
  • la tutela per l’invalidità e l’inabilità da rischio professionale (es. assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
  • la tutela per l’invalidità e l’inabilità da rischi comuni.
  • la tutela per la salute.
  • la tutela della maternità e, in minore misura, della paternità.
  • la tutela per la disoccupazione (es. istituto della mobilità).
  • la tutela nei confronti dell’insolvenza del datore di lavoro.
  • la tutela della famiglia.

Recentemente si è manifestata la tendenza ad estendere alcune di queste prestazioni al di fuori dei confini della previdenza sociale, riservata solamente ai lavoratori, in direzione di una più ampia prospettiva di sicurezza sociale, destinata al beneficio di tutti i cittadini, lavoratori o meno, ove in condizioni di bisogno.

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