Nel sistema della previdenza sociale, sebbene il suo finanziamento non è interamente a carico della collettività, trova attuazione un principio diverso e di portata più vasta rispetto a quello mutualistico.

Attraverso il sistema della previdenza sociale si realizza la solidarietà di quanti sono in grado di lavorare e di quanti dall’altrui lavoro traggono utilità, nei confronti dei lavoratori divenuti incapaci di trarre dal proprio lavoro i mezzi di sostentamento e di chi si trovi in condizione di bisogno.

Questa solidarietà non può essere espressa da una struttura mutualistica. In quest’ultima si realizza una solidarietà limitata sia quantitativamente, all’ambito degli stessi esposti a un rischio, sia qualitativamente, per l’essenziale caratteristica della reciprocità.

La solidarietà realizzata con la previdenza sociale è solidarietà è attuata dallo Stato. Questi garantisce l’attuazione della solidarietà nazionale attraverso la realizzazione della tutela previdenziale anche con diretti interventi finanziari.

La solidarietà che trova espressione del sistema giuridico previdenziale altro non rappresenta che una specie di quella solidarietà che lo Stato realizza ogni volta che opera una redistribuzione del reddito.

L’obbligo contributivo è imposto al fine di attuare la solidarietà di tutta la collettività organizzata (art. 2 Cost.) ed esso ricade ancora su una parte soltanto della popolazione e, in sostanza, sui lavoratori. Quando tale obbligo incombe, sia pure in parte, sugli stessi soggetti protetti deve ritenersi che questi siano tenuti al pagamento dei contributi in quanto lavoratori e, pertanto, compresi nella parte attiva della popolazione.

Indicative a proposito sono due considerazioni: la prima è che le prestazioni previdenziali sono determinate sulla base di scelte politiche che tengono conto non solo non tanto della contribuzione versata, ma anche e sempre più intensamente dall’effettivo bisogno del soggetto protetto. La seconda è che, almeno formalmente, dall’onere della metà del contributo previdenziale imposto al lavoratore ( art. 2115 cc), si è passati, da un periodo in cui, nell’immenso dopoguerra, si era avuto l’esonero completo, a una contribuzione di gran lunga inferiore rispetto a quella posta a carico del datore di lavoro, adeguando così alla realtà economica e sociale la misura del contributo di chi lavora alla realizzazione della solidarietà nazionale.

Tutto ciò trova conferma nel finanziamento diretto a carico della collettività di quelle forme di tutela previdenziale che sono estese a tutti i cittadini, anche ai cittadini appartenenti alla Unione Europea nonché agli stranieri, ai profughi e agli apolidi.

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