Come si è già rilevato per gli enti pubblici economici, il rapporto di lavoro s’instaura non con il soggetto che esercita l’attività cui il lavoratore è addetto, ma con la stessa attività esercitata. Questo principio, definito della spersonalizzazione dei rapporti di lavoro, assume particolare rilevanza nel trasferimento di azienda, per la quale deve intendersi non il complesso dei beni organizzato per l’esercizio di un’impresa (art. 2555 cc.), ma l’attività imprenditoriale nel suo complesso, comprensiva dei rapporti attivi e passivi. Occorre che l’attività aziendale trasferita sia la stessa, con la medesima organizzazione ed oggetto dell’attività; ne consegue che non si verifica l’ipotesi del trasferimento quando un’impresa decida di non affidare in appalto la pulizia dei locali, assumendone direttamente la gestione con propri dipendenti.
Trasferimento dei rapporti di lavoro. Con il trasferimento dell’azienda i rapporti di lavoro seguono la stessa azienda, della quale fanno parte, senza che occorra il consenso del prestatore. Ciò è espressamente disposto dall’art. 2112 cc., che elimina ogni dubbio che sarebbe potuto derivare dalla formulazione dell’art. 2558 cc., in base al quale l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale; carattere che potrebbero avere i rapporti di lavoro, almeno quelli in senso stretto fiduciari. Il lavoratore potrebbe rinunciare al diritto di passare alle dipendenze dell’impresa acquirente, ma soltanto con la conciliazione, come consentito dall’art. 2113 cc. Ne consegue la preclusione di considerare il trasferimento d’azienda non soltanto una fattispecie automatica di estinzione dei rapporti di lavoro, ma anche un giustificato motivo oggettivo di licenziamento. I rapporti di lavoro si trasferiscono insieme all’azienda senza soluzione di continuità e con esclusione dei benefici previsti a favore di imprenditori che assumono lavoratori licenziati a seguito di procedure di mobilità (art. 8 co. 21. 223/1991).
Ai rapporti trasferiti si applica la stessa disciplina cui era tenuto l’imprenditore alienante, compreso il contratto collettivo, che vincola l’acquirente anche se non iscritto all’associazione sindacale stipulante, sempre che l’acquirente stesso non sia tenuto ad osservare altro contratto; il che potrebbe accadere quando l’azienda trasferita si accorpi con altra più ampia appartenente ad un settore affine, ma non identico. Se non iscritto all’associazione sindacale, l’acquirente potrà non applicare le norme derivanti dal rinnovo del contratto collettivo.
Il trasferimento non comporta alcuna modifica dell’anzianità di servizio e l’acquirente risponde in solido con l’alienante dei crediti dei lavoratori preesistenti al trasferimento, salvo che il lavoratore non esoneri l’alienante con la procedura conciliativa contemplata dagli artt. 410 e 411 cpc..
Per trasferimento dell’azienda s’intende qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica che conserva la propria identità, attività economica, anche senza scopo di lucro, diretta alla produzione o allo scambio di beni o di servizi.
Negozi e provvedimenti di trasferimento. I negozi di trasferimento possono essere di diverso tipo, compresi l’usufrutto e l’affitto; è configurabile un trasferimento basato su provvedimenti amministrativi, come la revoca della concessione di un’azienda municipalizzata poi trasferita ad altro soggetto che la eserciti avvalendosi dell’ organizzazione produttiva del precedente concessionario. Il trasferimento così inteso può riguardare l’intera azienda o anche una parte della stessa come articolazione funzionalmente autonoma dell’attività economica diretta alla produzione o alla scambio di beni o di servizi (art. 2112 cc.); ed il trasferimento parziale può verificarsi anche tra due società che appartengano allo stesso gruppo d’imprese. L’art. 2112 cc. e l’art 47 L. 428/1990 si applicano anche ai rapporti di lavoro con la p.a., come espressamente previsto dall’art. 31 d.lgs. 165/2001.
Ipotesi estranee all’art. 2112 cc.. Sono regolate da norme speciali, che comportano una successione a titolo universale, le ipotesi di mutamento di società (società semplice in società in nome collettivo, ecc.) o di fusione di società o d’incorporazione di una società in un’altra.
Limiti procedurali al di fuori delle piccole unità produttive. Nel caso di trasferimento di azienda con più di 15 dipendenti, occorre che sia l’alienante che l’acquirente informino, almeno 25 giorni prima del perfezionamento dell’atto di trasferimento, le rappresentanze sindacali aziendali; queste ultime possono chiedere per iscritto un esame congiunto entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione con conseguente avviamento della relativa procedura entro 7 giorni dalla richiesta. La procedura d’incontro o di consultazione s’intende esaurita quando non sia stato raggiunto un accordo entro l0 giorni dall’inizio (art. 47 L. 428/1990, come modificato dall’art. 2 d.lgs. 18/2001).
La violazione dell’obbligo di consultazione e di quello preventivo di comunicazione, comporta la condotta antisindacale dell’alienante e/o dell’acquirente e, secondo alcuni, l’invalidità o l’inefficacia dell’atto di trasferimento.
L’inderogabilità, salva l’eccezione dell’art. 47 co. 5 L. 428/1990. L’eventuale accordo gestionale che concluda la procedura non può derogare all’art. 2112 cc., salvo che nelle ipotesi d’imprese sottoposte a procedure concorsuali.
L’eccezione non dovrebbe riguardare, secondo la Corte di Giustizia Europea le imprese in crisi, nonostante la formula dell’art. 47 co. 5 L. 428/1990 in contrasto con la direttiva europea 187/1977; viceversa, a parere della Corte di cassazione, la direttiva, non preclude l’applicazione dell’art. 47 co. 5 L. 428/1990, non avendo la stessa efficacia diretta tra i privati. Il trasferimento dell’impresa sottoposta a procedura concorsuale, a parte le imprese in crisi di cui si è detto, può dar luogo all’ estinzione dei rapporti, con la riassunzione ex novo di almeno una parte dei lavoratori che perdono l’anzianità, ma si assicurano il posto di lavoro (art. 47 L. 428/1990).
Procedure concorsuali e continuazione dei rapporti. La spersonalizzazione dell’azienda si ha pure nei casi di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa o, in base ad interpretazione estensiva dell’art. 2119 co. 2 cc., di altra procedura concorsuale, che, anche a prescindere dall’autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa, non comporta l’estinzione del rapporto, e neppure legittima i licenziamenti per giusta causa, fino a quando il patrimonio dell’azienda non sia interamente liquidato.
L’eccezione. In una sola ipotesi, sulla base della legislazione speciale, la procedura concorsuale dà luogo all’estinzione dei rapporti ed è quella della liquidazione coatta amministrativa delle compagnie di assicurazione con l’autorizzazione al commissario della liquidazione dei sinistri. In tal caso i rapporti di lavoro si estinguono con l’inizio della procedura concorsuale, per costituirsi subito dopo; se tale regime comporta la perdita dell’anzianità di servizio, svolge comunque una funzione di tutela dei lavoratori, ai quali viene assicurata la rioccupazione, anche se sulla base della costituzione di un rapporto nuovo rispetto a quello precedente.
Anche nel caso di morte del datore di lavoro persona fisica i rapporti con gli eredi o con i legatari, sempre che i rapporti stessi non fossero basati su di un rapporto di fiducia in senso stretto tra il datore defunto ed i dipendenti.