Come si è già rilevato per gli enti pubblici economici, il rapporto di lavoro s’instaura non con il soggetto che esercita l’attività cui il lavoratore è addetto, ma con la stessa attività esercitata. Questo principio, definito della spersonalizzazione dei rapporti di lavoro, assume particolare rilevanza nel trasferimento di azienda, per la quale deve intendersi non il complesso dei beni organizzato per l’esercizio di un’impresa (art. 2555 cc.), ma l’attività imprenditoriale nel suo complesso, comprensiva dei rapporti attivi e passivi. Occorre che l’attività aziendale trasferita sia la stessa, con la medesima organizzazione ed oggetto dell’attività; ne consegue che non si verifica l’ipotesi del trasferimento quando un’impresa de­cida di non affidare in appalto la pulizia dei locali, assumendone diretta­mente la gestione con propri dipendenti.

Trasferimento dei rapporti di lavoro. Con il trasferimento dell’azienda i rapporti di lavo­ro seguono la stessa azienda, della quale fanno parte, senza che occorra il consenso del prestatore. Ciò è espressa­mente disposto dall’art. 2112 cc., che elimina ogni dubbio che sarebbe po­tuto derivare dalla formulazione dell’art. 2558 cc., in base al quale l’acqui­rente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azien­da stessa che non abbiano carattere personale; carattere che potrebbero a­vere i rapporti di lavoro, almeno quelli in senso stretto fiduciari. Il lavo­ratore potrebbe rinunciare al diritto di passare alle dipendenze dell’impre­sa acquirente, ma soltanto con la conciliazione, come consentito dall’art. 2113 cc. Ne consegue la preclusione di con­siderare il trasferimento d’azienda non soltanto una fattispecie automatica di estinzione dei rapporti di lavoro, ma anche un giustificato motivo og­gettivo di licenziamento. I rapporti di la­voro si trasferiscono insieme all’azienda sen­za soluzione di continuità e con esclusione dei benefici previsti a favore di imprenditori che assumono lavoratori licenziati a seguito di procedure di mobilità (art. 8 co. 21. 223/1991).

       Ai rapporti trasferiti si applica la stessa disciplina cui era te­nuto l’imprenditore alienante, compreso il contratto collettivo, che vinco­la l’acquirente anche se non iscritto all’associazione sindacale stipulante, sempre che l’acquirente stesso non sia tenuto ad osservare altro contratto; il che potrebbe accadere quando l’azienda trasferita si accorpi con altra più ampia appartenente ad un settore affine, ma non identico. Se non iscritto all’associazione sindacale, l’acquirente potrà non applicare le norme deri­vanti dal rinnovo del contratto collettivo.

Il trasferimento non comporta alcuna modifica dell’anzianità di servizio e l’acquirente rispon­de in solido con l’alienante dei crediti dei lavoratori preesistenti al trasferimento, salvo che il lavoratore non esoneri l’alienante con la procedura conciliati­va contemplata dagli artt. 410 e 411 cpc..

Per trasferimento dell’azienda s’in­tende qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica che conserva la propria identità, attività economica, anche senza scopo di lucro, diretta alla pro­duzione o allo scambio di beni o di servizi.

Negozi e provvedimenti di trasferimento. I negozi di trasferimento possono essere di diverso tipo, compresi l’usufrutto e l’affitto; è configu­rabile un trasferimento basato su provvedimenti amministrativi, come la revoca della concessione di un’azienda municipalizzata poi trasferita ad altro soggetto che la eserciti avvalendosi dell’ organizzazione produttiva del precedente concessionario. Il trasferimento così inteso può riguardare l’intera azienda o anche una parte della stessa come artico­lazione funzionalmente autonoma dell’attività economica diretta alla pro­duzione o alla scambio di beni o di servizi (art. 2112 cc.); ed il tra­sferimento parziale può verificarsi anche tra due società che appartengano allo stesso gruppo d’imprese. L’art. 2112 cc. e l’art 47 L. 428/1990 si applicano anche ai rapporti di lavoro con la p.a., come espressamente previsto dall’art. 31 d.lgs. 165/2001.

     Ipotesi estranee all’art. 2112 cc.. Sono regolate da norme speciali, che comportano una successione a titolo universale, le ipotesi di mutamento di società (società semplice in società in nome collettivo, ecc.) o di fusione di società o d’incorporazione di una società in un’altra.

Limiti procedurali al di fuori delle piccole unità produttive. Nel caso di trasferimento di azienda con più di 15 dipendenti, occorre che sia l’alienante che l’acquirente informino, almeno 25 giorni prima del perfezionamento dell’atto di tra­sferimento, le rappresentanze sindacali aziendali; queste ultime possono chiedere per iscritto un esame con­giunto entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione con conse­guente avviamento della relativa procedura entro 7 giorni dalla richiesta. La procedura d’incontro o di consultazione s’intende esaurita quando non sia stato raggiunto un accordo entro l0 giorni dall’inizio (art. 47 L. 428/1990, come modificato dall’art. 2 d.lgs. 18/2001).

La violazione dell’obbligo di consul­tazione e di quello preventivo di comunicazione, comporta la con­dotta antisindacale dell’alienante e/o dell’acquirente e, secondo alcuni, l’invalidità o l’inefficacia dell’atto di trasferimento.

L’inderogabilità, salva l’eccezione dell’art. 47 co. 5 L. 428/1990. L’e­ventuale accordo gestionale che concluda la procedura non può derogare all’art. 2112 cc., salvo che nelle ipotesi d’imprese sottoposte a procedure concorsuali.

L’eccezione non dovrebbe riguardare, secondo la Corte di Giustizia Europea le imprese in crisi, nonostante la formula dell’art. 47 co. 5 L. 428/1990 in contrasto con la direttiva europea 187/1977; viceversa, a parere della Corte di cassazio­ne, la direttiva, non preclude l’applicazione dell’art. 47 co. 5 L. 428/1990, non avendo la stessa efficacia diretta tra i privati. Il trasferimento dell’impresa sottoposta a procedura concorsuale, a parte le imprese in crisi di cui si è detto, può dar luogo all’ estinzione dei rapporti, con la riassunzione ex novo di almeno una parte dei lavoratori che perdono l’anzianità, ma si assicurano il posto di lavoro (art. 47 L. 428/1990).

Procedure concorsuali e continuazione dei rapporti. La spersonaliz­zazione dell’azienda si ha pure nei casi di fallimento, di liquidazione coat­ta amministrativa o, in base ad interpretazione estensiva dell’art. 2119 co. 2 cc., di altra procedura concorsuale, che, anche a prescindere dall’auto­rizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa, non comporta l’estinzio­ne del rapporto, e neppure legittima i licenziamenti per giusta causa, fino a quando il patrimonio dell’azienda non sia interamente liquidato.

      L’eccezione. In una sola ipotesi, sulla base della legislazione speciale, la procedura concorsuale dà luogo all’estinzione dei rapporti ed è quella della liquidazione coatta amministrativa delle compagnie di assicurazione con l’autorizzazione al commissario della liquidazione dei sinistri. In tal caso i rapporti di lavoro si estinguono con l’inizio della procedura con­corsuale, per costituirsi subito dopo; se tale regime comporta la perdita dell’anzianità di servizio, svolge comunque una funzione di tutela dei la­voratori, ai quali viene assicurata la rioccupazione, anche se sulla base del­la costituzione di un rapporto nuovo rispetto a quello precedente.

     Anche nel caso di morte del datore di lavoro persona fisica i rapporti con gli eredi o con i legatari, sempre che i rapporti stessi non fossero basati su di un rapporto di fiducia in senso stretto tra il datore defunto ed i dipendenti.

 

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