Le controversie in materia di lavoro

Nel quadro delle procedure extragiudiziali un posto di rilievo è occupato dalle controversie in materia di lavoro per le quali il legislatore ha previsto forme di conciliazione obbligatoria e di arbitrato. Per il lavoro privato sono contemplate due distinte forme di conciliazione: una da svolgersi in sede sindacale, l’altra destra direzione provinciale del lavoro. La conciliazione deve avvenire entro 60 giorni e si svolge davanti ad una commissione di tre soggetti. Se la controversia riguarda il pubblico impiego privatizzato invece la commissione è composta da un rappresentante del lavoratore, da una rappresentante dell’amministrazione e dal direttore della direzione provinciale del lavoro; il tentativo dei vestirsi entro 90 giorni.

Era un’ipotesi di conciliazione amministrata obbligatoria e, se le parti ricorrono al giudice senza prima aver esperito tale tentativo di conciliazione, questi sospende il giudizio e fissa un termine perentorio per promuovere il tentativo di conciliazione, al termine del quale il processo può essere riassunto entro 180 giorni e una estinzione. Della conciliazione, dunque se il suo esito, viene redatto verbale.

Il ruolo della conciliatore è quello di agevolare le parti nell’individuare una su Silone alla loro controversia, e si può spingere fino al punto di proporre una soluzione al termine del procedimento in quell’ipotesi in cui le parti da sole non sono capaci di giungere ad un accordo. La decisione finale rimane sempre affidata le parti, che possono anche non accettare la proposta del conciliatore.

 

Le altre ipotesi di conciliazione obbligatoria

Altre ipotesi di conciliazione obbligatoria si hanno quando i soggetti che intendono proporre in giudizio una domanda relativa ad una controversia su un contratto agrario sono tenuti a darne comunicazione all’ispettorato provinciale dell’agricoltura competente per territorio, e all’altra parte della controversia. L’ispettorato entro 20 giorni deve convocare le parti ed i rappresentanti delle associazioni professionali di categoria per tentare la conciliazione. In caso di fallimento o mancato esperimento entro i 60 giorni le parti possono adire l’autorità giudiziaria competente.

altre ipotesi sia in materia di diritto d’autore, dove le associazioni di categoria di titolari di diritti e gli enti o le associazioni rappresentative dei beneficiari delle eccezioni previste dalla stessa legge, se non arrivano ad un accordo per definire l’esercizio della libera produzione delle opere, si possono rivolgere al comitato consultivo permanente per il diritto di autore presso la presidenza del Consiglio dei Ministri.

La richiesta di conciliazione deve essere spedita al comitato che entro 10 giorni deve nominare la commissione speciale che garantirà il contraddittorio tra le parti. Se la parte convenuta a non accogliere la richiesta della controparte può, nei 30 giorni successivi, depositar osservazioni scritte; entro altri 10 giorni il presidente fissa la data per il tentativo di conciliazione.

Giustizia alternativa e pubblica amministrazione

Dal discorso fatto finora si evidenzia come l’ipotesi di giustizia alternativa siano assai limitate per le controversie di sì a parte l’amministrazione. L’ostacolo è sempre dato dalla convinzione dell’indisponibilità degli interessi legittimi. Tuttavia a tale impostazione non è estraneo il modulo consensuale che consenta all’amministrazione di offrire una soluzione al problema amministrativo che soddisfi maggiormente il pubblico interesse. È necessario creare all’interno dell’amministrazione una cultura che incentivi la giustizia alternativa, abbandonando le preclusioni che hanno impedito il successo anche dei ricorsi amministrativi.

 

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