Le controversie in materia di telecomunicazioni

Per il settore delle telecomunicazioni è previsto che l’autorità di garanzia disciplini con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie. Il tentativo di conciliazione è obbligatorio, e cioè a condizione di procedibilità dell’azione giurisdizionale ed ha efficacia sospensiva dei termini per l’azione giurisdizionale, fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.

Ruolo centrale è riconosciuto ai comitati regionali, ai quali sono delegate le attività conciliative. I verbali di conciliazione ha inoltre valore di titolo esecutivo. l’individuazione della competenza per territorio è effettuata in bassa luogo di residenza e la procedura conciliativa si svolge entro 30 giorni dalla proposizione dell’istanza. Le parti possono partecipare all’udienza di conciliazione personalmente o attraverso proprio rappresentante o associazioni di consumatori.

Se il tentativo di conciliazione fallisce le parti hanno la possibilità o di adire le vie giurisdizionale o chiedere all’autorità di garanzia di definire la controversia entro 150 giorni, attraverso la presentazione di un ricorso amministrativo alla stessa nel termine di sei mesi dal fallimento del tentativo di conciliazione. Tale procedura si conclude con l’emanazione di un provvedimento decisorio che può essere impugnato davanti al Tar del Lazio, che ha competenza funzionale. A ciascun comitato regionale può essere poi delegata la controversia attualmente gestita dall’autorità, a condizione che venga garantita una distinzione tra funzione conciliativa e funzione di soluzione dei conflitti.

 

Le controversie in materia di consumo

La legge del 1998 contempla una particolare ipotesi di conciliazione davanti alle camere di commercio, proposta da associazioni di consumatori e utenti legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi. All’ipotesi prende il nome di accesso alla giustizia, e tale procedura di conciliazione deve essere conclusa entro 60 giorni dall’istanza e il verbale costituisce titolo esecutivo che deve essere depositato per l’omologazione nella cancelleria del tribunale del luogo in cui la conciliazione è avvenuta.

È inoltre prevista la possibilità per i singoli, consumatori professionisti, di avviare procedure di conciliazione stragiudiziale per le controversie in materia di consumo davanti alle camere di commercio; da queste procedure vanno incluse anche le conciliazioni paritetiche, disciplinate da protocolli sottoscritti da associazioni dei consumatori ed utenti di alcune aziende aventi ad oggetto l’erogazione di servizi. Il legislatore ha previsto la non vessatorietà di tali clausole.

Altre ipotesi prevista dalla legge in quel possibile fare ricorso lo strumento serviziale conciliativo è il caso in cui il presidente del tribunale davanti al quale è stata discusse deciso un’azione collettiva risarcitoria dei diritti dei consumatori e degli utenti può costituire un’unica camera di conciliazione della determinazione delle somme da corrispondere ai consumatori e agli utenti.

La camera di conciliazione è composta da un avvocato indicato dai soggetti che hanno proposto l’azione collettiva, da un avvocato indicato dall’impresa e da un terzo avvocato nominato dal presidente del tribunale. Compito della camera di conciliazione è quello di quantificare i modi, il termine l’ammontare da corrispondere ai singoli consumatori.

 

Lascia un commento