Oltre a disciplinare il procedimento amministrativo in funzione della riduzione del contenzioso, appare attualmente necessario anche poter contare su metodi di risoluzione alternativi:
- i ricorsi gerarchici, con cui un soggetto interessato presenta richiesta di annullamento o di riforma di un atto ad un organo sovraordinato rispetto a quello che lo ha emanato. L’organo a cui viene presentato il ricorso, avendo il dovere di prenderlo in considerazione:
- se ritiene che sia fondato deve annullare o riformulare l’atto, senza che sia necessario uno specifico interesse pubblico a tal fine.
- se ritiene che sia infondato deve respingerlo, direttamente o indirettamente (silenzio dissenso);
- i ricorsi in opposizione, con cui il soggetto può presentare ricorso allo stesso organo che ha emanato l’atto (sistema inaffidabile);
- il ricorso straordinario al Capo dello Stato, il quale, pur non avendo la natura e gli effetti del ricorso giurisdizionale, risulta essere piuttosto utilizzato;
- il tentativo di conciliazione e, in caso di fallimento, il ricorso all’arbitrato per le controversie inerenti ai rapporti di lavoro;
- l’accordo bonario e, in caso di fallimento, il ricorso all’arbitrato per le controversie inerenti ai lavori pubblici.