Le attribuzioni di competenza per materia sono individuate nel seguente modo:

  • il giudice di pace è competente, qualunque ne sia il valore, in ordine alle controversie rientranti nell’art. 7 co. 2 e 4:
    • cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, a patto che il danno non superi ventimila euro;
    • materie del contenzioso della tolleranza (es. apposizione di termini);
    • il tribunale, in considerazione del carattere residuale della sua competenza, è competente per materia:
      • per tutte le controversie di valore indeterminabile;
      • per le altre cause individuate nell’art. 9 co. 2 (cause in materia di imposte e tasse, cause relative allo stato e alla capacità delle persone, cause per la querela di falso, cause per l’esecuzione forzata);
      • per controversie di lavoro e previdenza;
      • per controversie relative alle locazioni di beni immobili urbani.
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