Competenza per valore:

Bisogna distinguere fra giudice di pace e tribunale:

– L’art. 7 c.p.c. prevede che il giudice di pace sia competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 5.000 € (prima era 2.500 €).

Inoltre è competente fino ai 20.000 € (prima era 15.000 €) per le cause di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti;

– Il primo comma dell’art. 9 c.p.c. afferma che il tribunale è competente per tutte le cause in cui non sia competente il giudice di pace o altro giudice (“altro giudice” si riferiva al vecchio giudice conciliatore e pretore).

Il valore si determina dalla domanda, se più domande sono proposte contro la stessa persona il loro valore deve essere sommato (gli interesse scaduti, le spese e i danni si sommano col capitale). Però vi sono delle cause in cui la legge stabilisce dei criteri (es. art. 15 c.p.c. per le controversie riguardo diritti reali su immobili).

Competenza per materia:

Una volta esisteva solamente la competenza per materia del tribunale (si riteneva che i giudici del tribunale fossero i più capaci), ora una competenza per materia limitata è stata attribuita anche al giudice di pace:

– Il tribunale è competente in materia di imposte e tasse, di stato e capacità delle persone, per i diritti onorifici, per la querela di falso e per le cause di valore indeterminabile;

– Il giudice di pace ha competenza per la misura e modalità di uso dei servizi condominiali.

 

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento