La competenza per valore è stabilita per il solo processo di cognizione e con riguardo al valore economico del bene a cui si riferisce la domanda, nei limiti in cui esso è fatto oggetto della domanda stessa: si guarda cioè al petitum, tenendo presente la causa petendi.

Giudice di pace. La competenza per valore del Giudice di pace comprende in generale le “cause relative a beni mobili di valore non superiore a 2.582,28 euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice” (7 [Competenza del giudice di pace], comma I). A ciò va aggiunta la competenza (per materia, ma con un limite di valore) per “le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi 15.493,71 euro”.

Inoltre al Giudice di pace spetta la competenza per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative pecuniarie (22-bis l. 689/1981), pure qui con un generale limite di valore di 30 milioni, ora euro 15.493 (riferito sia all’entità della sanzione applicata in concreto sia all’entità della sanzione prevista come massimo edittale), nonché con esclusione delle sanzioni in talune particolari materie specificate nella legge (riservate, indipendentemente dal valore, al Tribunale).

Tribunale. Il Tribunale ha una competenza residuale, poiché “è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice” e per quelle di valore indeterminabile (9, commi I e II).

La base per la determinazione del valore di una causa è la domanda (10: Determinazione del valore): le questioni sollevate dal convenuto, in quanto debbano essere conosciute incidenter tantum, non spostano la competenza. Gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale (10, comma II); viceversa quelli posteriori si possono chiedere in corso di giudizio ed anche in appello (345: Domande ed eccezioni nuove), senza conseguenza sulla competenza.

Criteri per la determinazione del valore della causa. Il 38 (Incompetenza), u.c., pur ammettendo un’apposita istruttoria sommaria sui fatti rilevanti per la competenza, precisa che le relative questioni sono decise “ai soli fini della competenza” (salvo che la legge disponga altrimenti: cfr. per es. il 14 [Cause relative a somme di danaro e a beni mobili], comma III {«Se il convenuto non contesta il valore dichiarato o presunto, questo rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito»}).

Perciò:

a)  se una causa ha per oggetto l’esistenza, la validità o la risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio, il valore si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione (12 [Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni], comma I), senza tener conto dell’eventuale maggior valore dell’intero rapporto;

b) nelle cause di divisione, il valore si determina da quello della massa attiva da dividersi (12.2);

c)  nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni (13: Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite);

d) nelle cause relative a rendite perpetue, se il titolo è controverso, il valore si determina cumulando venti annualità; in quelle relative a rendite temporanee o vitalizie, cumulando le annualità domandate fino ad un massimo di dieci; le stesse regole si applicano per determinare il valore delle cause relative al diritto del concedente (13, commi II e III);

e)  nelle cause relative a somme di denaro o a beni mobili, il valore si desume dalla somma indicata o dal valore dichiarato dall’attore; in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adìto, e se il convenuto non contesta il valore dichiarato o presunto questo rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adìto. Se invece il convenuto contesta il valore dichiarato o presunto (e purché lo faccia nella prima difesa), il giudice decide in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione, ai soli effetti della competenza (14: Cause relative a somme di danaro e a beni mobili);

f)   nelle cause relative a beni immobili, il valore si determina moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato per determinati coefficienti. La regola non ha tuttavia oggi reale spazio applicativo, poiché in materia di diritti reali su beni immobili è competente esclusivamente il Tribunale;

g) nelle cause per il regolamento di confini il valore si desume dal valore della parte di proprietà controversa, se questa è determinata; altrimenti il giudice la determina a norma della regola seguente: se per l’immobile all’atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile;

h) nelle cause di opposizione all’esecuzione forzata il valore si determina dal credito per cui si procede; nelle cause relative alle opposizioni proposte da terzi, dal valore dei beni controversi; nelle cause sorte in sede di distribuzione, dal valore del maggiore dei crediti contestati (17: Cause relative all’esecuzione forzata).

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