La competenza per valore in ordine alle cause di primo grado si ripartisce nel seguente modo:

  • il giudice di pace è competente per valore per tutte le cause relative a beni mobili (non a beni immobili) di valore non superiore a cinquemila euro (art. 7 co. 1);
  • il tribunale è competente per valore per le cause, anche se relative a beni immobili, che non siano di competenza del giudice di pace (residuale).

In concreto l’operatore pratico esamina in primo luogo se la controversia rientri nelle attribuzioni di un determinato giudice per ragioni di materia (criterio speciale). I criteri di valore e di materia, tuttavia, non sempre si escludono a vicenda: un esempio di combinazione può vedersi nell’ambito della legge istitutiva del giudice di pace che, oltre a prevedere una competenza per valore e ipotesi di competenza per materia, prevede anche un’ipotesi di competenza speciale per materia e per valore, ponendo questi due criteri in un rapporto di complementarietà (art. 7 co. 2)

Dall’art. 10 all’art. 16 si prevedono una serie di disposizioni utili per calcolare il valore della controversia (art. 10 co. 1):

  • l’art. 10 co. 1, oltre ad individuare nella domanda l’elemento della controversia da prendere in considerazione ai fini della competenza del valore, precisa che il calcolo effettuato a norma degli artt. 10 ss. rileva solo ai fine dell’individuazione del giudice competente e non anche ai fini del merito;
  • l’art. 10 co. 2 detta una norma diretta a facilitare la determinazione della competenza per valore nell’ipotesi in cui l’attore, con lo stesso atto di citazione o con lo stesso ricorso, faccia valere contestualmente due o più diritti: le domande proposte nello stesso processo contro le medesime persone si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale ;
  • l’art. 14 co. 1 dispone che nelle cause relative a somme di denaro o a beni mobili, il valore si determina (rispettivamente) in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall’attore; in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume del giudice adito . Il legislatore, tuttavia, non si affida solo alle indicazioni dell’attore, cosa questa che altrimenti violerebbe il principio costituzionale del giudice naturale, affidando al solo arbitrio dell’attore l’individuazione del giudice competente: il convenuto può contestare, ma soltanto nella prima difesa, il valore sopra dichiarato o presunto; in tal caso il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione (co. 2). Ancora, se il convenuto non contesta il valore dichiarato o presunto, questo rimane fissato, anche agli effetti del merito (deroga all’art. 10 co. 1), nei limiti della competenza del giudice adito (co. 3).
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