Ai fini dell’applicazione dell’art. 111, non si può aprioristicamente affermare che un diritto sia controverso quando esso venga a risentire in qualche modo degli effetti della sentenza. Facendo riferimento al trasferimento del diritto di proprietà, ad esempio, possiamo ritenere che esso:

  • sia trasferimento del diritto controverso durante la pendenza di un processo di rivendica o di un processo di mero accertamento del diritto di proprietà, in quanto il diritto di proprietà costituisce l’oggetto del processo, da cui l’applicazione dell’art. 111;
  • non sia trasferimento del diritto controverso durante la pendenza di un processo relativo alla validità di un contratto traslativo, in quanto oggetto del processo sono soltanto le singole obbligazioni sorte dal contratto;
  • non sia trasferimento del diritto controverso durante la pendenza di un processo di mero accertamento della qualità di erede, in quanto oggetto del processo non è mai il diritto di proprietà.
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