La natura privata dei rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione trova la sua ragione non nella natura dell’attività esercitata dalle amministrazioni, che resta pubblica, ma nella privatizzazione dei poteri della stessa pubblica amministrazione nei confronti dei propri dipendenti non derivando dalla norma costituzionale la natura pubblicistica di tali rapporti.
La mancata privatizzazione dell’attività amministrativa non trova il suo fondamento nell’art. 97 co.1 cost., che pone una riserva di legge nell’organizzazione dei pubblici uffici in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Dalla riserva di legge, peraltro relativa, non deriva anche un vincolo del ricorso, da parte del legislatore, a tecniche pubblicistiche, anziché privatistiche. La conservazione della natura pubblica dell’attività amministrativa è stata determinata da una scelta discrezionale del legislatore, non imposta dalla norma costituzionale.
Il pubblico impiego nella fattispecie dell’art. 2094 cc.. La privatizzazione dei poteri nei confronti dei dipendenti ha ricondotto il rapporto di pubblico impiego nella fattispecie generale dell’art. 2094 cc., con assoggettamento al potere direttivo eguale a quello che si verifica nei rapporti di lavoro con datori privati. Poiché i poteri non sono più pubblici le posizioni dei dipendenti pubblici sono assimilati ai diritti soggettivi.
Contrattualizzazione della costituzione del rapporto. La natura privatistica dei poteri della pubblica amministrazione ha comportato che il rapporto di lavoro non sia più costituito dall’atto di nomina, che era un atto autoritativo della pubblica amministrazione, sia pure con l’efficacia condizionata dall’accettazione del prestatore, bensì dal contratto individuale, ossia dall’incontro di volontà tra pubblica amministrazione ed i propri dipendenti.
La privatizzazione mira ad una maggiore efficienza della pubblica amministrazione, che deriva anche dalla particolare valorizzazione sia dei dirigenti generali con contratti a termine cui è affidata la determinazione, nei limiti della legge, delle linee organizzative, sia degli altri dirigenti che diventano tali per carriera.