A) la carriera

Una volta costituito, il rapporto fra il dipendente e l’ amministrazione è regolato dai contratti collettivi e dal diritto comune del lavoro. Per quel che concerne la carriera, al dipendente pubblico non vengono applicati gli stessi principi del regime privatistico, come ad esempio la possibilità del datore di lavoro di promuovere i propri dipendenti senza nessuna limitazione, ciò perché nel settore pubblico vi è la necessita di armonizzare le progressioni di carriera con l’organica stabilita in fase di pianificazione oltre che assicurare anche l’accesso dell’esterno, mediante concorso, ai posti delle qualifiche superiori. Ciò al fine di tutelare l’interesse non solo della P.A. di affidare le mansioni di maggiore responsabilità ai soggetti più meritevoli ma anche di tutelare il personale dipendente affinché si proceda assumendo come criterio guida il merito e non l’arbitrio.

 

B) doveri e responsabilità

Una seconda area di regole speciali si riferisce agli obblighi dei dipendenti pubblici e alla loro responsabilità disciplinare. Essi sono legati all’amministrazione da un dovere di esclusività che gli impone di porre tutte le proprie energie lavorative al servizio esclusivo dell’amministrazione di appartenenza.

L’esclusività è richiesta perché si presume che lo svolgimento di una seconda attività lavorativa riduca l’impegno del dipendente nell’esercizio dei compiti attribuitigli dall’amministrazione oltre che generare un possibile conflitto di interessi. Tuttavia il divieto ad una seconda attività non vale per i dipendenti part-time ed è consentita verso alcuni incarichi non retribuiti a compensati solo con rimborso spese o collaborazioni con giornali o seminari e convegni.

Una disciplina parzialmente speciale regola, in secondo luogo, il dovere di osservanza dei dipendenti pubblici legati alla cura dell’interesse pubblico da un codice comportamentale (disciplina) ma solo nel caso in cui le norme di tale codice siano fatte proprie dai contratti collettivi. A questi infatti la legge riserva il compito di definire la tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni.

La legge regola il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari. In caso di procedimenti penali gravi, la condanna penale, anche non definitiva, obbliga l’amministrazione a sospendere il dipendente dal servizio; inoltre la condanna definitiva ad oltre tre anni di reclusione determina l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego con la P.A..

 

C) il licenziamento

Le P.A. che rilevino eccedenze di personale pari ad almeno dieci dipendenti (licenziamenti collettivi) devono darne comunicazione ai sindacati indicando il personale in esubero, i motivi della situazione di eccedenza e le proposte per rimediarvi. Segue un esame congiunto per verificare la possibilità di ricollocare il personale in eccedenza presso altre amministrazioni mediante l’istituto della mobilità al termine dell’esame, il personale che non è passato ad altra amministrazione o che ha rifiutato il trasferimento viene collocato in disponibilità (ciò è previsto anche, ma senza l’esperimento della procedura illustrata, in caso di licenziamenti individuali). Il personale in disponibilità percepisce per 2 anni un’indennità pari all’80 per cento dello stipendio ed è iscritto in appositi elenchi per una riqualificazione o ricollocamento. Terminati i 2 anni il rapporto di lavoro si estingue definitivamente.

 

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