A) organici e programmazione delle assunzioni

La facoltà delle P.A. di assumere personale trova un limite nella disciplina che riguarda gli organici^ la programmazione delle assunzioni e la mobilità. Le P.A. non possono assumere un dipendente in mancanza di un corrispondente posto in organico. Inoltre il reclutamento avviene in base ad una programmazione triennale subordinata all’esperimento di procedure di mobilità: prima di assumere nuovo personale le amministrazioni sono tenute a verificare la possibilità di impiegare personale già in servizio presso altre amministrazioni che siano collocati in eccedenza e quindi in disponibilità.

 

B) Il concorso

La scelta del personale da assumere deve essere effettuata, per espressa previsione costituzionale, mediante concorso. L’art. 97 della Cost. codifica il principio del merit system il quale garantisce il diritto ai cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza senza altra distinzione che quella della loro virtù e dei loro talenti, inoltre la competizione fra i candidati consente si scegliere i più capaci. L’art.35 del d.lg. 165/2001 esclude il concorso per i posti delle qualifiche più basse, per l’accesso ai quali è previsto il solo requisito della scuola dell’obbligo. Tali assunzioni avvengono mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento.

Le procedure selettive sono disciplinate dalle singole amministrazioni secondo principi comuni fissati dalla legge. Le procedure di reclutamento devono garantire la pubblicità e l’imparzialità della selezione; devono poi prevedere meccanismi oggettivi e trasparenti per l’accertamento dei requisiti professionali e attitudinali richiesti. Per assicurare la neutralità della selezione questa deve essere affidata ad una commissione di tecnici ed esperti della quale non possono farne parte titolari di altre cariche politiche o rappresentanti dei sindacati, almeno un terzo dei posti delle commissioni deve essere riservato alle donne.

Il procedimento del concorso si articola in quattro fasi:

– adozione del bando di concorso (disciplina modalità e requisiti),

– ammissione dei candidati (accertamento dei requisiti),

– selezione dei candidati (sulla base dei titoli presentati e prove sostenute),

– approvazione della graduatoria (conclude il procedimento con l’assunzione e segna il passaggio dal diritto amministrativo a quello privato).

Le controversie relative alle procedure concorsuali sono competenza del giudice amministrativo, mentre quelle che attengono al rapporto di lavoro rientrano nella competenza del giudice ordinario.

 

C) le deroghe al principio di concorso

Il legislatore ha sovente abusato della facoltà concessagli dall’art. 97 della C. di derogare al principio del concorso soprattutto allo scopo di favorire il personale che abbia già instaurato con l’amministrazione un rapporto di diversa natura o il personale precario. In secondo luogo la copertura dei posti delle qualifiche superiori mediante concorso aperto a tutti configge con gli interessi del personale interno delle qualifiche inferiori che aspira a raggiungere quei posti progredendo di carriera: per tale ragione il legislatore ha previsto l’accesso agli impieghi pubblici in base a concorsi interni.

 

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