A) il rapporto di servizio
Diversamente dagli altri dipendenti, i dirigenti assumono la titolarità di uffici costituiti con atti di diritto pubblico. Di conseguenza il loro rapporto d’ufficio è regolato dal diritto amministrativo. Nondimeno il rapporto di servizio dei dirigenti è stato sottoposto al diritto privato così come quello degli altri dipendenti.
B) il rapporto di ufficio
Alla relativa stabilità del rapporto di lavoro, si contrappone la precarietà del rapporto d’ufficio della dirigenza pubblica basata su una relazione fiduciaria fra l’organo politico e il dirigente. Reclutati attraverso concorsi indetti dalle singole amministrazioni, ovvero mediante corso – concorso gestito centralmente dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dirigenti sono inseriti nel ruolo dirigenziale dell’amministrazione che li ha assunti. Gli incarichi dirigenziali sono di tre livelli.
Gli incarichi sono conferiti con un provvedimento adottato dall’organo politico oppure nel caso di incarichi del livello più basso, dal dirigente titolare dell’ufficio dirigenziale sovraordinato. Il dirigente incaricato stipula con l’amministrazione anche un contratto che accede al provvedimento di conferimento dell’incarico. Tale provvedimento oltre al suo oggetto e agli obiettivi da conseguire ne definisce anche la durata. Questa non può essere inferiore a tre anni ne eccedere i termini di cinque. Il rapporto di ufficio del dirigente ha quindi sempre un carattere temporaneo e si estingue automaticamente alla scadenza del termine.
Tuttavia l’organo politico ha facoltà di rinnovare l’incarico. Prima della scadenza del termine, il rapporto di ufficio può estinguersi per due cause. Anzitutto gli incarichi più elevati cessano automaticamente entro 90 giorni dal voto di fiducia del nuovo governo; per questi incarichi vige il sistema dello spoils system: chi vince le elezioni ha diritto ad occupare i posti della P.A. con persone di propria fiducia. In secondo luogo l’incarico può essere revocato in caso di accertamento dei risultati negativi della gestione o del mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati (nella pratica non trova mai applicazione).
II regime di impiego della dirigenza non è conforme al dettato costituzionale.