A differenza di quanto accade per i contratti collettivi di lavoro stipulati da imprese private, la legge stabilisce il modo in cui le pubbliche amministrazioni devono stipulare i propri contratti collettivi, il d.lg 165/2001 regola tre aspetti: la struttura, i soggetti e le procedure della contrattazione.

La struttura: è definita dalla stessa contrattazione con la quale appositi accordi individuano i comparti della contrattazione collettiva nazionale. All’autonomia collettiva spetta anche disciplinare la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti fra i diversi livelli. La legge prevede cha vi siano almeno tre livelli contrattuali e regola il rapporto fra il livello intermedio e quello inferiore.

– Il primo livello è rappresentato dai contratti che definiscono i comparti: essi sono unitĂ  negoziali riferite a settori omogenei o affini comprendenti personale pubblico cui si applica uno stesso contratto collettivo.

– Il secondo livello contrattuale è costituito dai contratti collettivi nazionali detti anche di comparto e si applicano ai dipendenti di una certa categoria.

– Il terzo livello contrattuale è costituito dai contratti collettivi integrativi e si riferiscono di norma al personale di una singola amministrazione (un ministero). La terza contrattazione dipende dalla seconda: le singole amministrazioni non possono sottoscrivere contratti integrativi in contrasto con quelli nazionali.

I soggetti: la contrattazione nazionale si svolge fra una parte pubblica, che rappresenta le amministrazioni del comparto e una parte sindacale che rappresenta i rispettivi dipendenti. Le amministrazioni sono rappresentate dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle P.A. (ARAN). L’ARAN ha personalitĂ  giuridica di diritto pubblico ed è un organo tecnico di cui le norme tutelano l’autonomia ed indipendenza rispetto al corpo politico. Questo organismo negozia in base a direttive impartite dalla amministrazioni pubbliche che esso rappresenta a alle quali si applicano i contratti che esso conclude.

A tal fine le amministrazioni costituiscono proprie istanze associative o rappresentative. La legge impone ad esse l’osservanza dei contratti sottoscritti dall’ ARAN i quali si applicano a tutti i dipendenti del comparto indipendentemente dalla iscrizione al sindacato che lo ha stipulato. L’ARAN è tenuta ad ammettere alle trattative tutte le organizzazioni sindacali che raggiungano una soglia minima di rappresentativitĂ  del 5 per cento del comparto interessato.

Il procedimento: per la stipulazione del contratto collettivo. Questo si apre con la quantificazione delle risorse finanziarie da destinare alla contrattazione collettiva. Le trattative si concludono con una ipotesi di accordo fra l’ARAN e le parti sindacali, dopo di che l’ARAN deve acquisire un parere favorevole del comitato di settore e quindi trasmettere una quantificazione dei costi derivanti dall’accordo alla Corte dei Conti per la compatibilitĂ  dei vincoli finanziari previsti in sede di programmazione e di bilancio. Il nulla osta di quest’ultima conclude il procedimento e legittima il presidente dell’ARAN a sottoscrivere definitivamente il contratto collettivo.

 

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