La Corte Costituzionale

Nella seconda metà degli anni ’50 la Corte Costituzionale entra in attività, e la situazione che le si presenta non è delle più rosee, a causa soprattutto della perdurante assenza del Parlamento nel varare una legge attuativa dell’art. 39, comma 2°, e del rinvio di cui all’art. 40. La Corte Costituzionale, presa in mano la situazione, assume diversi ruoli: di guida rispetto alla magistratura, di sollecitazione rispetto alla classe politica, di chiarificazione rispetto all’organizzazione sindacale, di influenza rispetto all’opinione pubblica. Si riapre la questione dei limiti, distinguendo tra quelli desumibili dallo stesso interprete, ossia dal “concetto stesso di sciopero” (“interni”), oppure “dalla necessità di contemperare le esigenze dell’autotutela di categoria con altre discendenti da interessi generali i quali trovano protezione in principi consacrati nella Costituzione (“esterni”).

Sentenza di rigetto pura, che conserva la norma impugnata; sentenza di rigetto interpretativa, che salva la norma in ragione di una certa interpretazione, peraltro non vincolante; sentenza di accoglimento, totale o parziale, “pura”, che cancella tutta o parte della disposizione contestata; s. di accoglimento parziale manipolativa, che estrapola da tale disposizione un’altra meno estesa, destinata a sopravvivere. Con l’avvento della legge 146/1990, la Corte si vede privata di una grossa porzione della vecchia disciplina penale.

Il Governo e la pubblica amministrazione

Altro protagonista assai importate è stato lo stesso potere esecutivo, nell’influire sul regolamento e soprattutto sull’esercizio effettivo del diritto di sciopero, assumendo le fattezze di promotore dell’iniziativa legislativa, condizionatore dell’attività giurisprudenziale, responsabile della politica dell’ordine pubblico, datore di lavoro pubblico; soprattutto l’atteggiamento del Governo è venuto progressivamente mutando, da apertamente repressivo, a neutrale, a promozionale. Nel corso del decennio ’90, la legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e la normativa sulla cosiddetta privatizzazione del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni sanciscono il riconoscimento pieno del diritto di sciopero nel pubblico impiego.

Le organizzazioni sindacali

Significativa anche la stessa autoregolamentazione: unilaterale, o autoregolamentazione in senso stretto, posta dalla sola organizzazione sindacale; bilaterale o regolamentazione patrizia, convenuta con la contro-parte datoriale; quest’ultima acquista rilevanza in seguito alla l. 146/1990 e alla privatizzazione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, poiché maggiormente indicata per l’individuazione delle prestazioni indispensabili in caso di sciopero effettuato nei servizi pubblici essenziali.

La Commissione di garanzia

Organo istituito dalla l. 146/1990, è l’ultimo protagonista della regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.

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