I distinzione: il diritto di sciopero sarebbe soggetto a limiti circa il titolare, il comportamento attuativo, il fine perseguito: limiti cosiddetti coessenziali, perché connaturati al concetto di sciopero assunto a referente del riconoscimento medesimo all’interno del testo costituzionale e dell’intero ordinamento; limiti cosiddetti d’esercizio, perché appunto relativi all’esercizio.
II distinzione (radicata nella I): limiti interni, desumibili dal concetto di sciopero recepito nell’art. 40; limiti esterni, desumibili dal contemperamento fra diritto di sciopero e altro diritto costituzionalmente tutelato a livello identico o superiore. Evoluzione del diritto di sciopero in Italia:
a) Sciopero prima inteso come fatto straordinario, poi come strumento di garanzia sociale per l’ordinamento intersindacale, infine strumento di influenza e partecipazione nella determinazione della politica nazionale ed aziendale.
b) Diversa attitudine verso l’attività interpretativa svolta.
c) Nuova definizione della fattispecie “sciopero-fatto” (sciopero visto come fenomeno sociale) e “sciopero-diritto” (lo sciopero visto come diritto).
d) Nuova ricostruzione dogmatica del diritto di sciopero.
e) Nuova disciplina della titolarità e dell’esercizio del diritto di sciopero.